L'interesse pubblico alla revoca non esclude ex se la responsabilita' a titolo precontrattuale della P.A. appaltante, la' dove l'operatore economico sia stato impegnato in trattative inutili.
La ditta risultata seconda in graduatoria ha impugnato la determina direttoriale a mezzo della quale un'Azienda ospedaliera ha annullato gli atti di gara relativi alla procedura per l'affidamento di un servizio biennale di manutenzione impianti.

La domanda di annullamento è stata dichiarata inammissibile per mancato perfezionamento della notifica alla controinteressata, mentre viene esaminata la domanda risarcitoria, in termini di chance, pure invocata dalla ricorrente; a questo fine, il Collegio di Torino premette la delibazione sulla legittimità del provvedimento di autotutela recepito dalla stazione appaltante.

Ha premesso sul punto che, benché l’amministrazione abbia formalmente qualificato l’atto come “annullamento”, il nomen juris non pare vincolante per identificare il potere di autotutela esercitato; in questo senso la determinazione assunta, anche in ragione delle motivazioni addotte, assume, a suo avviso, le caratteristiche della revoca.

L’amministrazione ha individuato l’interesse pubblico all’annullamento della gara sostanzialmente in due ragioni: la legge di gara non risultava chiara, quanto alla necessità di possedere l’indispensabile requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; a tale argomento si era sovrapposta una ragione economica: in un generale contesto di riduzione della spesa storica della ASL, la Regione ha dettato linee guida (intervenute successivamente alla spedizione delle lettere di invito) per le predisposizione di un piano di rientro e il conseguimento di risparmi economici in sede di acquisto di beni e servizi che hanno reso non più rispondente al pubblico interesse il criterio (della spesa storica) utilizzato per determinare la base d’asta.

Per quanto attiene alla questione economica, il Tribunale ha desunto che la cronologia fosse tale che, effettivamente, le indicazioni di riduzione di spesa si fossero sovrapposte alla procedura e potevano considerarsi sopravvenute; per altro la revoca è pacificamente ammessa anche a fronte di una rivalutazione dell’originaria situazione. Sicché, in termini di revoca, l’atto è parso legittimo.

Epperò, ha attentamente ricordato il TAR, è pacifico in giurisprudenza l’orientamento per cui l’amministrazione che si determina a una revoca, anche doverosa, non è per ciò stesso esente dal dovere di comportarsi quale corretta parte contrattuale nelle trattative ai sensi dell’art. 1337 c.c. e tale titolo di responsabilità è devoluto alla giurisdizione del G.A. (Ad. plen. n. 6/2005, che, poi, la maggioritaria dottrina e giurisprudenza, Cass. civ., Sez. III, 7.2.2006, n. 2525 e Idem, Sez. I, 18.6.2005, n. 13164, riconducono al genus della responsabilità extracontrattuale).

E tanto accade anche nel caso in cui la non chiara predisposizione degli atti di gara, riconosciuta dalla stessa amministrazione, ha leso la ricorrente in relazione al fatto che ha sostenuto spese vive per la partecipazione inutile alla procedura.

Ed è pure ravvisabile l’elemento soggettivo della responsabilità là dove la legge di gara è stata predisposta in termini carenti e soggetti non qualificati sono stati invitati alla procedura.

Poiché l’accertamento della responsabilità precontrattuale dà luogo al risarcimento del cd. “interesse negativo” (ossia alle spese inutilmente sopportate dal soggetto leso), il Collegio piemontese ha così riconosciuto un risarcimento per la somma di €. 264,00 oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo (per costo della polizza fideiussoria e di spedizione della raccomandata contenente i documenti di gara, per le ore lavorative dei dipendenti presuntivamente dedicate per la partecipazione alla gara e per intervenuto sopralluogo).

(Sentenza TAR Piemonte 04/03/2011, n. 230)

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