L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22%.

L’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già da domani, la nuova aliquota. Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

LIQUIDAZIONE
PERIODICA
PERIODO DI
FATTURAZIONE
 
TERMINE VERSAMENTO
Mensile
Ottobre e novembre
Versamento acconto Iva
(27 dicembre)
Dicembre
Termine liquidazione annuale
(16 marzo)
Trimestrale
Quarto trimestre
Termine liquidazione annuale
(16 marzo)

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.

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