È stato istituito, con la risoluzione 72/E del 28 ottobre, il codice tributo per versare la somma dovuta a titolo di sanzione dal contribuente/debitore che ha presentato dichiarazione fraudolenta al concessionario della riscossione perchè sospenda ogni iniziativa di riscossione in riferimento a partite a ruolo da lui stesso indicate (comma 537, articolo 1, legge 228/2012).
Ferma restando la responsabilità penale, la multa che si applica in questo caso va dal 100 al 200% del debito fiscale, con un importo minimo di 258 euro.

Per versare la sanzione, poiché è consentita la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie - incluse quelle a titolo di sanzione  di competenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli) - con le modalità stabilite dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, nel modello F24 Accise, nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, deve essere riportato il codice tributo 5347 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Ulteriori istruzioni
Nel campo “ente” va indicata la lettera “M”, nel campo “provincia” la sigla della provincia dove ha sede l’ufficio dell’Agenzia che ha emesso il provvedimento di ordinanza/ingiunzione, nel campo “codice identificativo” il codice concessione (nel caso non sia presente, 999999).
Inoltre, in “rateazione” si indica il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione, va scritto “0101”).
Infine, vanno riportati il mese e l’anno in cui è emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione, rispettivamente, nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”.

Codici soppressi
Con la risoluzione 71/E del 28 ottobre, invece, sono stati soppressi i codici tributo 6703, 6713, 6714, 6717, 6718 che consentivano la fruizione di agevolazioni e incentivi fiscali, da parte di determinate categorie di imprese, attraverso crediti d’imposta da utilizzare in compensazione.
Tenuto conto dei periodi ammessi ai benefici e delle modifiche normative intervenute, il ministero dello Sviluppo economico – dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica ha richiesto la soppressione dei suddetti codici tributo.

In particolare, si tratta di:
incentivi fiscali per il commercio (6703)
agevolazioni per investimenti innovativi 6713)
agevolazione per spese di ricerca (6714)
agevolazione per l’acquisto di strumenti di pesatura (6717)
agevolazione per la promozione dell’imprenditoria femminile (6718).
L’efficacia operativa della soppressione dei codici tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della risoluzione.


Fonte: Agenzia Entrate

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