In caso di pagamento per acquiescenza in otto rate di un avviso di accertamento parziale, l’ultima rata non viene pagata. In che misura è emesso il ruolo? È ammesso ravvedimento?

Il mancato pagamento della prima rata impedisce il perfezionamento dell’acquiescenza.  Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento della rata immediatamente seguente comporta invece l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo.  La sanzione, in tal caso, sarà irrogata nella misura doppia (60% invece che 30%) e parametrata all’importo residuo dovuto a titolo di tributo (articolo 8 del Dlgs 218/1997). La disciplina dell’acquiescenza rinvia infatti a quanto previsto in caso di accertamento con adesione (articolo 15 del Dlgs 218/1997) e, pertanto, risente delle modifiche apportate dal Dl 98/2011. Il contribuente, in caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima, ha comunque la possibilità di effettuare ravvedimento operoso, versando, entro il termine della rata successiva a quella non pagata, l'importo dovuto, più gli interessi legali maturati dalla scadenza originaria e la sanzione parametrata alla rata non versata ridotta a un decimo o a un ottavo, a seconda di quando si pone in essere il ravvedimento (circolare 41/E del 2011).


Fonte: Agenzia Entrate

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