In tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi, come si desume in modo inequivoco dalla previsione del Dpr n. 131 del 1986, articolo 22, la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.



Sentenza n. 22840 dell’8 ottobre 2013 (udienza 18 luglio  2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria Giovanna Concetta
Imposta di registro – Autonomia singoli giudizi – Enunciazioni disposizioni – Applicazione imposta

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