Resta fuori dall’osservazione triennale la società che opta per la rateizzazione delle plusvalenze (articolo 86, comma 4, Tuir), a condizione che gli effetti fiscali connessi alla scelta vengano sterilizzati sia nel periodo di imposta del realizzo sia in quelli successivi ai quali viene attribuita la quota parte della plusvalenza.
In altre parole, spiega la risoluzione n. 68/E del 16 ottobre, la disciplina fiscale relativa alle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del Dl 138/2011) può essere disapplicata automaticamente, cioè senza la necessità di presentare un’apposita istanza di interpello, qualora la società in perdita che realizza una plusvalenza, tramite la cessione di un bene posseduto da almeno tre anni, si comporti così:
per il periodo d’imposta in cui la plusvalenza viene realizzata, incrementa il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote rinviate agli esercizi successivi, grazie all’opzione di cui all’articolo 86, comma 4, del Tuir
per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riduce il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata.
Naturalmente, il risultato del calcolo descritto deve essere tale da superare i presupposti richiesti dalla richiamata disposizione del Dl 138/2011, che ha, di fatto, attratto fra le società di comodo quelle con perdite fiscali per tre periodi d’imposta consecutivi, nonché le compagini caratterizzate, nello stesso arco di tempo, da due periodi in perdita e da un terzo con reddito imponibile inferiore a quello minimo, presunto dalla normativa sulle non operative (articolo 30 della legge 724/1994).
In sostanza, l’utilizzo della disciplina dell’articolo 86 del Tuir può consentire la disapplicazione automatica della norma “punitiva”. Per il Fisco, è sufficiente il comportamento rilevato nelle dichiarazioni dei redditi.
Questo perché la regola del Tuir è una disposizione agevolativa e, quindi, come previsto dal provvedimento dell’11 giugno 2012, rientra tra le casistiche in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica senza dover presentare istanza di interpello.

Il chiarimento della risoluzione odierna nasce dalla richiesta di una società che ha venduto un proprio bene nel 2010, concretizzando una plusvalenza, che però, in seguito all’adozione della rateizzazione in cinque anni prevista dall’articolo 86, comma 4, del Tuir, ha comportato, per lo stesso 2010, un utile di esercizio ma una perdita fiscale. Una situazione che apparentemente avrebbe potuto ingabbiare l’istante nella disciplina sulle società in perdita sistematica.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top