In materia di sanzioni amministrative tributarie, l’articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, trova applicazione anche qualora le prime due infrazioni siano state commesse in data anteriore all’entrata in vigore del decreto, purché la terza avvenga sotto la vigenza della nuova disposizione.
Per l'applicazione della sanzione, inoltre, i presupposti sono il compimento di tre distinte violazioni nel quinquennio – il cui dies a quo va identificato nel giorno in cui è commessa la prima – e il definitivo accertamento di esse in tempi diversi.
Infine, la disciplina sanzionatoria richiamata ha carattere speciale, per cui la sua applicazione non è impedita dalla definizione agevolata, ex articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997.
Questi, in sintesi, i principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella pronuncia n. 21565 del 20 settembre.

I fatti in causa
La controversia concerneva l'impugnazione di un avviso di irrogazione sanzioni, ex articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, per mancata emissione di scontrini fiscali per tre volte in un quinquennio.
La Ctp accoglieva le eccezioni della parte privata; di contro, la Ctr si mostrava favorevole alle argomentazioni del Fisco.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di diritto:
commissione di due violazioni su tre prima dell'entrata in vigore della disposizione richiamata
mancata considerazione del definitivo accertamento delle violazioni, ai fini della recidiva
non irrogabilità della sanzione accessoria, in caso di definizione agevolata di quella principale.
Le motivazioni della sentenza
I giudici di legittimità considerano tutti i motivi di ricorso infondati.

Quanto al primo, la Cassazione enuncia il seguente e chiaro principio: “la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale … si applica in tutti i casi in cui la terza delle suddette infrazioni sia stata commessa dopo l'entrata in vigore del … D.Lgs. 471/97 ed entro cinque anni dalla prima, a nulla rilevando che le due infrazioni precedenti siano state commesse prima dell'entrata in vigore della norma sanzionatoria”.
In sostanza, l’illecito è consumato al momento della commissione della terza violazione, “… sicché non si verte in un'ipotesi di successione di norme sanzionatorie o di applicazione di quella più favorevole” (cfr Cassazione, pronuncia 29388/2008).

In ordine alla seconda doglianza, prosegue la Corte, la sanzione è prevista “qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio”. Dunque, elemento sufficiente è che le violazioni si verifichino in tre momenti distinti, in mancanza dei presupposti per l’applicazione degli istituti del concorso ovvero della continuazione.

In ultimo, conferma il principio secondo cui l’articolo 12 del Dlgs 471/1997 è norma speciale: di conseguenza, l'irrogazione della sanzione in esame non è osteggiata dalla definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997 (cfr Cassazione, n. 2439/2007 e successive conformi).

Conclusioni
Anzitutto, premettiamo che la sanzione in argomento è stata modificata dal legislatore della Finanziaria 2008 (legge 244/2007) che, in un’ottica di contenimento del rigorismo sanzionatorio, richiede oggi quattro, e non più tre, distinte violazioni dell’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale per irrogare le sanzioni accessorie.

Tra i principi di diritto espressi dalla Cassazione, focalizziamo ora la nostra attenzione sul rapporto tra la sanzione di cui abbiamo finora parlato (articolo 12 del Dlgs 471/1997) e la previsione di cui all'articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997, la quale dispone che “la definizione agevolata” – ossia il “pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata”, “comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali”, entro il termine per proporre ricorso – “impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Ebbene, il ricorrente riteneva che la definizione agevolata impedisse l’irrogabilità della sanzione accessoria della chiusura dell'attività.
Tuttavia, proprio in base all’orientamento consolidato della Cassazione, prevale la norma sanzionatoria speciale.
In caso contrario, il principio “lex specialis derogat generali”, fondante il nostro ordinamento giuridico, sarebbe inopinatamente trasgredito, per far prevalere una sorta di “favor rei” non prevista dalla normativa di riferimento.


Fonte: Agenzia Entrate

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