In caso di registrazione del decreto di trasferimento di un immobile proveniente da una procedura fallimentare si applica l’articolo 1, comma 5, della tariffa, introdotto dal Dl 669/1996, articolo 3, comma 14, il quale dispone che va applicata l’aliquota dell’1% se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dalla imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Dpr 633/1972, articolo 10, comma 1, n. 8-bis, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni. Tale manifestazione di volontà attiene ai presupposti dell’agevolazione, e va resa ogni qualvolta il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici, e, dunque, anche quando si renda acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene (cfr Cassazione 3863/2009, che ha affermato tale principio in ipotesi di sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’articolo 2932 c.c.).

Sentenza n. 21527 del 20 settembre 2013 (udienza 6 giugno 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria
Procedura fallimentare – Decreto trasferimento immobile – Presupposti agevolazione – Esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 8-bis Dpr 633/1972 – Dichiarazione acquirente

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