L’accertamento con adesione, con versamento dilazionato dell’Irpef portata dalla cartella di pagamento, si perfeziona soltanto se, prima che scada la seconda rata, arriva all’Amministrazione finanziaria la prova dell’avvenuto saldo della prima tranche, oltre che la stipula della garanzia fideiussoria (ora non più richiesta). Pena l’annullamento dell’accordo con il Fisco.
È quanto emerge dalla sentenza n. 22510 del 2 ottobre 2013 della Corte di cassazione.

Il fatto
A seguito di un giudizio favorevole a due coniugi che avevano impugnato la cartella di pagamento loro notificata per Irpef annuale, la Commissione tributaria regionale, rigettando l’appello dell’ufficio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nella considerazione che si fosse perfezionato il procedimento di accertamento con adesione di cui all’articolo 8 del Dlgs 218/1997, in quanto, sottoscritto l’atto, erano state versate entro i termini di legge le otto rate previste, senza che potesse considerarsi ostativo al perfezionamento del procedimento il fatto che la garanzia fideiussoria fosse stata ottenuta solo anteriormente alla scadenza delle rate successive alla prima, regolarmente pagata.

Il giudizio del riesame viene opposto con ricorso per cassazione, con il quale l’ente impositore denuncia violazione di legge e dell’obbligo di motivazione poiché:
trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, sia il versamento della prima rata sia la stipula della fideiussione costituiscono elementi di validità della procedura di accertamento con adesione, con la conseguenza che i relativi adempimenti devono essere eseguiti, ai fini del perfezionamento dell’accordo, entro il termine perentorio di venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto, a norma dell’articolo 8, comma 2, Dlgs 218/1997
il giudice a quo non ha rilevato che la quietanza di pagamento della prima rata e la documentazione della garanzia non erano state depositate in ufficio nel termine prescritto, ossia entro dieci giorni dal detto versamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Dlgs in esame.
Motivi della decisione
La linea della Corte suprema sull’argomento travolge i giudicati di merito, con conseguente accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, significando che la sottoscrizione dell’accertamento con adesione non è di per sé sufficiente al perfezionamento dell’iter, dovendosi contemplare nella formazione progressiva della fattispecie anche il rilascio e la consegna della fideiussione oltre al versamento delle somme dovute (la prima rata, laddove il contribuente abbia optato per la rateazione).

Si premette, al riguardo, che l’obbligo di versamento della prima rata con contestuale prestazione di garanzia – con le modalità di cui all’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 – sugli importi rateali successivi accordati dal Fisco, di cui all’articolo 8, comma 2, del Dlgs 218/1997, è stato modificato dall’articolo 23, comma 17, del Dl 98/2011, con effetto dal 6 luglio 2011, mediante la soppressione dell’obbligo di presentazione della garanzia, al fine di rendere più agevole il ricorso a tale istituto.
Si ricorda, infatti, che, antecedentemente a tali modifiche, l’articolo 9 del Dlgs 218/1997 (anch’esso ora adeguato) stabiliva che la definizione si perfezionava con il versamento delle somme dovute, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della fideiussione a garanzia della rimanenza rateizzata.

Ciò posto e passando a esaminare il merito della vicenda, occorre rilevare che, in base all’uniforme insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, cfr Cassazione 13750/2013 e 8628/2012), la lettera della legge chiarisce esplicitamente come il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscano affatto una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma ne rappresentino invece il presupposto fondamentale e imprescindibile per la sua efficacia.

Secondo il Collegio giudicante, infatti, il termine di dieci giorni non è stabilito a pena di invalidità della procedura, atteso che la norma non prevede una tale sanzione ad hoc: ciò che conta è che l’Amministrazione finanziaria riceva in tempo utile la prova dell’avvenuto adempimento degli incombenti prescritti. E ciò per esigenze di certezza giuridica nella riscossione delle somme dovute all’Erario: ecco perché risulta sufficiente che gli atti siano depositati in ufficio prima del termine di scadenza per il versamento della seconda rata.

Sicché, venendosi a completare la fattispecie del concordato soltanto con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia, nell’ipotesi in cui essi difettino, così come è avvenuto nella specie, la procedura dell’accertamento con adesione non si perfeziona, lasciando permanere nella sua integrità l’originaria pretesa tributaria (cfr Cassazione 26681/2009). Con la conseguenza ulteriore che riprende efficacia il precedente atto impositivo i cui effetti erano sospesi nelle more del perfezionamento della procedura.


Fonte: Agenzia Entrate

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