Con l’articolo 8 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito, con modificazioni, in legge), il pacchetto di incentivi fiscali concessi sotto forma di crediti d’imposta e finalizzati allo sviluppo delle attività di produzione cinematografica (articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge n. 244/2007 e successive modificazioni), diventa permanente a decorrere dall’1 gennaio 2014 ed entra, pertanto, a regime.
Ai fini della disciplina comunitaria, l’efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento della Ue, all’autorizzazione della Commissione europea. Il necessario placet è richiesto dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo.

Evoluzione
I benefici, originariamente fruibili per il triennio 2008-2010 e prorogati al 30 giugno 2011 (articolo 2, comma 4, del Dl 225/2010) e, successivamente al 31 dicembre 2013 (legge 10/2011, di conversione del Dl 225/2010), sono stati ulteriormente estesi fino al 31 dicembre 2014 per effetto dell’articolo 11, comma 1, del Dl 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013.

La Commissione europea, con la comunicazione C(2011) 4984, del 6 luglio 2011, ha approvato la prosecuzione fino al 31 dicembre 2013 dei due regimi italiani di incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica (SA. 32926), nonché per gli investimenti e la distribuzione nel settore cinematografico (SA. 32927).
Le restanti misure agevolative, invece, sono fruibili, ai fini comunitari, nel rispetto del Regolamento (Ce) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli aiuti d’importanza minore (de minimis).

La possibilità di concedere la proroga di misure destinate a favorire la filiera cinematografica è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea come disciplinato dal paragrafo 3 dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ciò risulta, peraltro, anche dal paragrafo (13) della citata Comunicazione C(2001) 4984 di approvazione dei regimi di aiuto con il quale è precisato che “La Commissione rammenta all’Italia l’obbligo di notificarle tutti gli eventuali progetti di proroga o di modifica di tali regimi, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE”.
In linea generale, infatti, la normativa europea sugli aiuti di Stato “settoriali” dispone che gli stessi sono ammessi, laddove compatibili con il Trattato, solo in caso di assoluta necessità e per un periodo di tempo limitato.

Il limite temporale
La recente disposizione agevolativa per il cinema, invece, non prevedendo un limite temporale, porrebbe il tax credit come permanente (sebbene ne subordina l’operatività al via libera della Commissione europea).
Il non disporre alcun limite temporale di applicazione, in altro dire, trasformerebbe la disciplina agevolativa in esame (salvo diverso parere dell’Esecutivo comunitario) in un intervento di carattere sistemico e permanente, rientrante nell’ambito della struttura interna di fiscalità generale.

In alternativa, la Commissione potrebbe “imporre” una scadenza, fissandola, ad esempio, a dieci anni prorogabili.
Sul punto, giova segnalare la decisione SA. 34582 (2012/N) relativa agli interventi per favorire l’afflusso del capitale di rischio verso le nuove imprese.
In tale contesto, infatti, la base giuridica dell’esenzione di imposta (ex articolo 31 del decreto legge 98/2011) non disponeva un vincolo temporale. Tuttavia, al regime agevolativo di Stato è stato applicato il limite di dieci anni dalla Commissione europea, mentre le autorità italiane si sono impegnate a notificare alla stessa Commissione la (eventuale) proroga del regime prima della sua scadenza (17 settembre 2022).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top