Il contribuente che ha commesso errori di calcolo del riallineamento, può correggerli con dichiarazione integrativa?

Il contribuente può utilizzare la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, per correggere errori o omissioni quali, ad esempio, l’omessa indicazione di costi deducibili, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito imponibile, tenendo presente che la dichiarazione integrativa è finalizzata a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e non anche a modificare scelte più o meno favorevoli.
Il mancato esercizio dell’opzione ai fini del riallineamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, non è di ostacolo alla possibilità di manifestare tale scelta in sede di dichiarazione integrativa (cfr circolare n. 8/2010).
E’, inoltre, ammessa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa per correggere errori e omissioni commessi in sede di dichiarazione originaria nella quale è stata già esercitata l’opzione per la disciplina del riallineamento.
Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata prima dell’avvio dell’attività di controllo, nei termini di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 472/1997, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, con versamento spontaneo della maggiore imposta, unitamente agli interessi e alla sanzione in misura ridotta a un ottavo del minimo.


Fonte: Agenzia Entrate

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