Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione va riconosciuto quando tra i due sussista incoerenza e si possa escludere che il contrasto sia l'esito di un ripensamento sopravvenuto.
Attraverso l’interessante sentenza n. 62/22/11, pronunciata dalla CTR di Bari – sez. staccata di Lecce il 17 febbraio 2011 e depositata in data 3 marzo 2011, è stata annullata la sentenza pronunciata dai Giudici di prime cure per contrasto tra dispositivo e motivazione.

I Giudici di seconde cure fanno notare che, attraverso la sentenza in commento, da una parte, ossia nella parte motiva della decisione, i primi Giudici hanno riconosciuto fondate le eccezioni mosse dall'Agenzia delle Entrate accogliendo la doglianza relativa al suo difetto di legittimazione passiva ritenendo, così, di non poter entrare nei motivi sottostanti il ricorso del ricorrente mancando una vocatio in jus del Concessionario, mentre, dall’altra parte, ossia nel dispositivo, hanno statuito l'accoglimento del ricorso.

A tal proposito, è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di vizi della sentenza, è affetta da nullità la pronuncia in cui si verifichi un puntuale e insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo: in tali ipotesi non è consentita la procedura di correzione di cui all’articolo 287 c.p.c., che presuppone la rilevabilità immediata dell’errore materiale commesso nella redazione dell’atto.

Come correttamente fanno notare i Giudici pugliesi, nel caso di specie “non può ritenersi sussistere l'errore materiale poiché, sempre secondo giurisprudenza del Giudice di legittimità (Cass. n. 21521 del 2005), non si verte in tale situazione, emendabile attraverso la procedura di correzione, nell'ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo che non discenda da un mero lapsus calami (riguardante, ad esempio, un nome o un numero, e comunque facilmente riconoscibile) ma riguardi l'adozione di una precisa statuizione, posto che tale contrasto, ove non possa applicarsi la regola della prevalenza del dispositivo, è riparabile solo con le impugnazioni ordinarie, da proporsi, così come ha fatto l'Ufficio, nei termini prescritti”.

A tal proposito, sempre i Giudici di legittimità (tra le tante si veda sentenza n. 17392 del 30 agosto 2004) hanno chiarito che - nelle ipotesi in cui si verifichi un contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza - i criteri guida per distinguere le ipotesi di nullità da quelle in cui è consentita la correzione della pronuncia sono i seguenti:
1.ove vi sia una insanabile contraddittorietà fra le diverse parti della sentenza, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, sussiste una nullità che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione;
2.ove, invece, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (ad esempio, di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) non integra un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, allora è consentito attivare la procedura di correzione, mentre non occorre l’impugnazione;
3.l’errore materiale è quello “che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza”.Da quanto su esposto, i Giudici di seconde cure, con la sentenza in commento, non potendo rimettere la questione dinanzi alla CTP, hanno, quindi, riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado e, conseguentemente, hanno accolto l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate.

(Commissione tributaria regionale Puglia, Sentenza, Sez. XXII, 03/03/2011, n. 62)


Fonte: IPSOA

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