I barattoli di conserva o di pomodoro non possono uscire dallo stabilimento senza la propria etichetta identificativa. Scatta infatti il tentativo di frode commerciale se il barattolo di pomodoro o di conserva esce dallo stabilimento senza etichetta. L'apposizione della stessa deve essere contestuale al confezionamento perchè è da quel momento che decorre la scadenza del prodotto o il termine minimo di conservazione. Questo è il principio affermato dalla Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza del 18 gennaio 2011 n. 1061.
Il fatto

Il tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 5 marzo del 2010, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse del legale rappresentante di una società per azioni, diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di 3446 barattoli di pomodori risultati privi del codice identificativo del lotto di produzione e della data di produzione, disposto in danno del predetto, quale indagato per il delitto di tentata frode in commercio.

Secondo l’ipotesi accusatoria recepita dal giudice per le indagini preliminari, la società per azione aveva consegnato per il confezionamento i barattoli oggetto del sequestro ad una società a responsabilità limitata perché la stessa provvedesse alla successiva commercializzazione, dopo avere apposto sui barattoli delle etichette false, non solo in ordine al lotto di produzione, ma anche alla società produttrice.

La società per azioni, avverso la pronuncia del Tribunale di Salerno, proponeva ricorso in cassazione.

Difesa della società per azioni in Cassazione

L’avvocato della società deduce la violazione degli articoli 2, 14 e 27 del Dlgs 1992/109 perché la ricostruzione del tribunale si fonda sull’erronea premessa che esiste l’obbligo giuridico di apporre i codici identificativi del produttore e dell’anno di produzione contestualmente al riempimento del contenitore.

Nel caso di specie la merce era ancora nella disponibilità giuridica del produttore, in quanto solo materialmente si trovava presso il deposito della ditta di etichettatura.

Inoltre, il legale ha contestato che erroneamente era stata ravvisata una condotta inequivocabilmente idonea a trarre in inganno i futuri acquirenti delle confezioni di conserva di pomodoro sulla base della mera assenza di qualsiasi indicazione sulle confezioni del produttore; la tesi del tribunale si fonda su mere congetture ossia sull’illazione che la mancanza delle indicazioni fosse preordinata a future etichettature fraudolente, invece, la mancata contestuale indicazione riscontrata dagli inquirenti era dipesa dal mancato funzionamento della macchine aziendali per improvvise e temporanee carenze di erogazione di energia elettrica.

La posizione della Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla società per azioni e conferma il sequestro dei beni. I giudici di legittimità ricordano che l’articolo 7 del Dpcm 11 aprile del 1975 n. 428 - come modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo del 27 gennaio del 1992 n. 109 – ha istituito un controllo qualitativo delle esportazioni di pomodori pelati e di concentrati . Inoltre la norma prevede che i contenitori dei prodotti fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura, devono riportare: il nome o la ragione sociale o il marchio depositato della sede del fabbricante; la sede dello stabilimento; una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura.

Proseguono i giudici, che i barattoli contenenti i pomodori o le conserve di pomodoro non possono uscire dalla stabilimento produttivo senza l’indicazione dei dati identificativi. Tali indicazioni devono essere apposte al momento del confezionamento.

La contestualità, ancorché non espressamente prevista dalla norma richiamata, si desume dal sistema perché dal confezionamento decorre la data di scadenza del prodotto o del termine minimo di conservazione. Spostare in avanti la data di produzione equivale anche a posticipare quella di scadenza del prodotto.

La contestualità ha anche la finalità di evitare frodi comunitarie effettuate mediante l’immissione sul mercato di eccedenze produttive.

Secondo la Cassazione, l’uscita dallo stabilimento di produzione di confezioni prive dei dati identificativi, mancando qualsiasi segnalazione su un eventuale malfunzionamento delle macchine predisposte per l’apposizione di tali dati, può, mediante l’apposizione di una data di produzione diversa da quella effettiva, costituire atto idoneo a porre in commercio prodotti aventi caratteristiche diverse da quelle effettive.

Tale ipotesi nel caso concreto risulta avvalorata dalla circostanza che presso il depositario sono stati rinvenuti anche barattoli privi di segni identificativi, palesemente alterati. Di qui le accuse mosse ai vertici delle aziende. Infatti, affinché sussista la configurabilità del tentativo della frode in commercio, anche se il prodotto non è ancora uscito dalla sfera di disponibilità del produttore (e nella fattispecie secondo i giudici del merito era uscito perché già consegnato al depositario), è sufficiente che venga preparato con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o prescritte dalla legge.

Confezionare un prodotto senza la contestuale apposizione dei dati identificativi imposti dalla legge equivale a preparare un prodotto destinato al commercio in maniera diversa da quella prescritta. Per queste ragioni, era legittimo il sequestro delle confezioni prive di indicazioni.

(Sentenza Cassazione penale 18/01/2011, n. 1061)


Fonte: IPSOA

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