1. Operazioni oggetto di comunicazione
1.1 Importazioni
D: La base imponibile dei beni importati comprende, di regola, oltre ai dazi
doganali, anche il costo dei servizi di trasporto. Considerato, inoltre, che il tasso di
cambio doganale - adottato per stabilire il valore doganale della merce - non
coincide con quello utilizzato per la registrazione dell’acquisto in contabilità
generale, si chiede di precisare quali dati rilevino ai fini dell’obbligo di
comunicazione.
R: In linea generale, la bolletta doganale acquisisce, ai fini IVA, la natura di
documento equipollente alla fattura. Le importazioni devono, quindi, essere
segnalate nell’ambito delle operazioni passive – di cui ai righi A19 e seguenti del
modello di comunicazione – tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali.
Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione di
importazione è antecedente rispetto all’annotazione nei registri IVA della bolletta
doganale, l’importatore deve tener conto, ai fini dell’obbligo di segnalazione, dei
dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati
eventualmente mancanti – al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza
applicazione di sanzioni – da inserire nei righi A28 e A29 del modello di
comunicazione.
1.2 Spese di trasferta dei dipendenti
D: Si chiede di precisare se i documenti di spesa intestati ai dipendenti in
trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere indicati nel modello di
comunicazione, qualora tali spese attengano a operazioni economiche realizzate con
soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato.
R: In considerazione della finalità di contrasto alla frode e all’evasione
fiscale perseguita con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione, sono escluse
dall’ambito applicativo di tale adempimento le prestazioni di servizi (ad esempio
prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in
occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette
spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del
personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa.
1.3Cessioni gratuite di beni
D: Si chiede se debbano essere segnalate le cessioni gratuite di beni realizzate
con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.
R: Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad
IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell’obbligo di comunicazione
se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. black list.
Tuttavia, sono escluse dall’obbligo di comunicazione - in quanto cessioni non
soggette ad IVA - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio
non rientra nell’attività propria dell’impresa - semprechè il relativo costo unitario
non sia superiore a euro 25,82 - ovvero di beni per i quali, all’atto del loro acquisto o
importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19-
bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972. Analogamente, devono ritenersi escluse
dall’obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati che, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. d), del
medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni.
1.4Acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante
fiscale nominato in un Paese a regime fiscale privilegiato
D: Devono essere comunicati gli acquisti effettuati presso il rappresentante
fiscale - nominato in un Paese black list - di un fornitore che non è stabilito in un
Paese a regime fiscale privilegiato?
R: La circolare n. 53 del 2010 (cfr. paragrafo 2.1) ha incluso tra le operazioni
soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto
passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico
avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato,
anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso nella
black list. Tale soluzione è coerente con il ruolo del rappresentante fiscale, vale a
dire quello di mandatario del soggetto estero “rappresentato”, tramite il quale
quest’ultimo adempie gli obblighi d’imposta previsti dalla legge ed esercita i diritti
derivanti dall’applicazione del tributo.
Pertanto, in linea con tale orientamento interpretativo, sono escluse
dall’adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate
presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella
black list, qualora l’operatore economico “rappresentato” – che costituisce la
controparte dell’operazione - non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori.
1.5Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore
D: La fattura relativa ai servizi territorialmente rilevanti nello Stato a regime
fiscale privilegiato espone l’imposta pagata dal soggetto passivo IVA al prestatore
estero. Si chiede di precisare se nel modello di comunicazione debba essere indicata
separatamente l’eventuale imposta pagata all’estero.
R: L’art. 3 del D.M. 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di comunicazione alle
prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in un Paese black list non soggette ad IVA in quanto prive del requisito
della territorialità. Come si evince dal modello, tali operazioni - il cui ammontare è
comprensivo dell’imposta pagata all’estero - devono essere indicate nel rigo A27 del
modello di comunicazione (“Importo complessivo degli acquisti di servizi”) al lordo
dell’eventuale imposta assolta all’estero.
1.6Commissioni bancarie addebitate da un istituto di credito residente in
un Paese a regime fiscale privilegiato
D: Si chiede di precisare se debba essere comunicata l’operazione consistente
nell’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato in
un Paese a regime fiscale privilegiato.
R: L’addebito di commissioni bancarie da parte dell’istituto di credito
localizzato in un Paese black list concretizza un’operazione esente a norma dell’art.
10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, a fronte dalla quale il soggetto
passivo IVA provvede all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA
dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente. Come
precisato nella circolare 12 marzo 2010, n. 12\E (cfr. paragrafo 3.1), la fattura deve
essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto
(cfr. artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972). Conseguentemente, l’operazione in
argomento deve essere segnalata posto che la stessa si realizza con un operatore
economico stabilito in un Paese black list ed è, altresì, soggetta all’obbligo di
registrazione.
1.7Operazioni attive e passive dei tour operator
D: Si chiede di precisare come debbano essere classificate nell’ambito del
modello di comunicazione le operazioni attive e passive dei tour operator atteso che
nelle relative fatture l’IVA non è esposta separatamente.
R: Le operazioni realizzate dai tour operator con operatori economici stabiliti in
Paesi a regime fiscale privilegiato dovrebbero, a rigore, essere indicate nel modello
di comunicazione tra le operazioni imponibili. Peraltro, atteso che le fatture emesse
a fronte delle suddette operazioni non evidenziano separatamente l’imposta e,
conseguentemente, stante l’impossibilità di indicare l’importo complessivo della
relativa imposta, le operazioni devono essere indicate tra le operazioni non soggette
ad IVA, al fine di superare i problemi tecnici che si presenterebbero in sede di
trasmissione del modello di comunicazione.
1.8Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in
Paese a fiscalità privilegiata
D: Sono da inserire nella black list le carte carburanti per rifornimenti
effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata (esempio, in
Svizzera)?
R: La disciplina della c.d. scheda carburante, contenuta nel DPR n. 444 del
1997, si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non
anche agli acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale.
In via generale, le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per
autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list,
in quanto operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette
all’obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in
esame. L’obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non
soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi
territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, in virtù di espressa previsione contenuta nell’articolo 3 del D.M. 5 agosto
2010.
1.9Vendite non documentate da fattura
D. Si chiede conferma del fatto che le operazioni dei commercianti al
dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino
fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni black list,
in quanto manca la possibilità per il contribuente di identificare la controparte.
R.: Ai sensi dell’articolo 22 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti che
svolgono attività di commercio al minuto e assimilate sono esonerati dall’obbligo di
emissione della fattura sempreché la stessa non sia richiesta dal cliente non oltre il
momento di effettuazione dell’operazione. I medesimi soggetti sono, però, tenuti,
per evidenti necessità di controllo da parte dell’Erario, alla certificazione fiscale dei
corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Ne consegue che, limitatamente all’ipotesi in cui operi la semplificazione di cui al
richiamato articolo 22 e vengano emessi, al posto della fattura, la ricevuta o lo
scontrino fiscale, poiché da tali documenti non è possibile desumere tutti gli
elementi informativi da indicare nella comunicazione delle operazioni effettuate nei
confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese
black list, di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dettaglianti ed i soggetti agli stessi equiparati sono esonerati dal predetto obbligo di
comunicazione.
1.10 Stabili organizzazioni
D. La ris. n. 121/E/2010 ha precisato che rientrano negli obblighi di
comunicazione anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese
black list di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure
domiciliati in black list.
Si chiede se tale regola deve estendersi anche ad operazioni verso contribuenti black
list effettuate da stabili organizzazioni di contribuenti italiani in paesi non black list
R.: Al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,
l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di
comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 anche
“alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
cosiddetti black list”.
La risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010 - da interpretare, in accordo al
richiamato decreto, limitatamente alle sole prestazioni di servizi non soggette ad
imposta per carenza del requisito territoriale - ha chiarito che le stesse, se effettuate
dalla stabile organizzazione in un paese black list di un operatore passivo italiano,
sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 1 del decreto
legge n. 40 del 2010.
Principio desumibile dal suddetto documento di prassi è che il rapporto che lega la
stabile organizzazione e la casa madre è un rapporto di trasparenza, nel senso che la
prima costituisce un’articolazione della seconda e non un soggetto distinto dalla
medesima.
In applicazione, quindi, del medesimo principio di “trasparenza”, anche per le
prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico
stabilito in un Paese black list, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a
fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia, andrà adempiuto
l’obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 1 del decreto legge n. 40 del
2010.
1.11 Cessioni e acquisti di beni “estero su estero”
D. Si chiede conferma del fatto che le cessioni di beni effettuate
direttamente all’estero (fuori campo IVA art. 7-bis, DPR 633/72) e gli acquisti di
beni all’estero senza successiva importazione (in quanto ivi mantenuti o consumati,
come acquisti di carburanti o simili) sono esonerati da comunicazione, non
rientrando nei casi di operazioni “non soggette” previsti dalla norma (operazioni con
obbligo di fatturazione e prestazioni di servizi con carenza del requisito di
territorialità).
Dette cessioni o acquisti estero su estero devono essere comunicate solo se effettuate
dalla stabile organizzazione del soggetto residente (ris. 121/E/2010).
R. Con riferimento all’ipotesi di operazioni effettuate dalla stabile
organizzazione di un soggetto passivo Italiano in un paese c.d. black list , con
risoluzione n. 121 del 2010, è stato affermato il principio secondo cui le operazioni
che avvengono tra la stabile organizzazione di un soggetto economico residente in
Italia, stabilita in un Paese black list, e soggetti economici ivi operanti, va adempiuto
l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010.
Tale obbligo deve, tuttavia, essere interpretato conformemente a quanto disposto
dall’articolo 3, comma 1, del D.M. 5 agosto 2010 – peraltro espressamente
richiamato nel documento di prassi citato - che ha esteso l’obbligo di comunicazione
alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito
territoriale.
Pertanto, poiché le cessioni/acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore
aggiunto non sono soggette all’obbligo di comunicazione in esame, si è dell’avviso
che le medesime considerazioni valgano anche quando la cessione/acquisto venga
effettuata dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un
operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.

1.12 Dichiarazione in caso di fusione
D. Applicando le istruzioni che furono previste per gli elenchi clienti e
fornitori italiani del 2007, la società incorporante deve presentare, per il periodo in
cui ha avuto effetto una operazione di fusione, due distinte comunicazioni: una per
sé stessa ed una separata per il soggetto incorporato relativamente alle operazioni
effettuate tra l’inizio del periodo e la data di efficacia giuridica dell’operazione.
Dovrà inoltre essere presentata, se non vi ha provveduto la società estinta, la
dichiarazione per il periodo chiuso prima della data di effetto dell’operazione. In
entrambi i casi nel frontespizio andrà riportato il codice carica 9.
Si chiede conferma di tale impostazione, in quanto diversi sono invece i criteri
fissati dall’Agenzia delle entrate per la comunicazione delle operazioni superiori a
3.000 euro (Provvedimento del 22 dicembre 2010). In questo caso, infatti,
l’incorporante dovrà trasmettere un unico elenco contenente anche i dati del
soggetto estinto.
R. Al fine di individuare le modalità di assolvimento dell’obbligo di
comunicazione delle operazioni intercorse con paesi c.d. black list occorre osservare
che tale adempimento, a differenza del soppresso elenco clienti e fornitori e
dell’attuale comunicazione delle operazioni IVA rilevanti, ha cadenza periodica
mensile ovvero, al ricorrere dei presupposti, trimestrale.
Ciò vuol dire che, nel caso in cui nel corso dell’anno il soggetto obbligato alla
comunicazione si estingua a seguito di un’operazione straordinaria, il soggetto
risultante è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di
presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l’operazione
straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal
soggetto estinto.
Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere
comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate
dal nuovo soggetto risultante dall’operazione straordinaria, quest’ultimo potrà
presentare un’unica comunicazione riepilogativa, analogamente a quanto previsto
per la comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro.
2. Momento rilevante ai fini della comunicazione
2.1 Acquisto di servizi in reverse-charge
D: Si chiede di precisare il momento rilevante ai fini della comunicazione di
un acquisto di servizi, per il quale si applica il meccanismo del reverse-charge,
qualora l’operazione sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie prima
dell’assolvimento dell’imposta mediante detto meccanismo.
R: Secondo i chiarimenti resi con la circolare 21 ottobre 2010, n. 53 (cfr.
paragrafo 3.1) il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le
operazioni da segnalare coincide con la data di registrazione nei registri IVA delle
fatture relative alle operazioni realizzate ovvero – se precedente o alternativa - alla
data registrazione di tali operazioni nelle scritture contabili obbligatorie. Pertanto,
l’acquisto di servizi deve essere segnalato tenendo conto della data di annotazione
dell’operazione nei registri di contabilità generale qualora - come rappresentato nel
quesito - la stessa sia anteriore all’annotazione dell’autofattura nei registri IVA.
2.2 Note di variazione relative ad operazioni realizzate prima del 1°
luglio 2010
D: Si chiede di precisare se le note di variazione, emesse o ricevute, relative
ad operazioni registrate prima del 1° luglio 2010 - vale a dire prima del termine di
decorrenza dell’obbligo di comunicazione - debbano essere incluse nel modello di
comunicazione.
R: In base all’art. 5, comma 1, del D.M. 30 marzo 2010, l’obbligo di
comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate con
operatori economici stabiliti in Paesi black list trova applicazione con riferimento
alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Pertanto, sono escluse dall’obbligo di
comunicazione le note di variazione (emesse o ricevute) relative ad operazioni poste
in essere prima della predetta data in quanto tali operazioni non hanno formato
oggetto di comunicazione.
2.3 Fatture di acconto
D: Si chiede di precisare il momento rilevante, ai fini della comunicazione, di
un’operazione consistente nella fornitura di beni destinati ad essere esportati qualora
la controparte corrisponda un acconto sul prezzo.
R: L’obbligo di comunicazione ha ad oggetto le operazioni realizzate con
operatori economici stabiliti in Paesi black list registrate ovvero soggette a
registrazione. Atteso che al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo
concordato per la fornitura dei beni destinati all’estero deve essere emessa, e
successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante, ai fini
dell’obbligo di comunicazione, coincide con la data di registrazione delle fatture
relative agli acconti ricevuti nei registri IVA ovvero nelle scritture contabili. In tal
caso, l’importo dell’operazione da indicare nel modello di comunicazione
corrisponde all’ammontare dell’acconto fatturato.
3. Determinazione della periodicità
3.1 Transazioni con Cipro, Malta e Corea del Sud
D: Si chiede di precisare se, ai fini del calcolo della periodicità (mensile
ovvero trimestrale) di presentazione del modello di comunicazione, in sede di prima
applicazione del nuovo adempimento, si debba tener conto delle operazioni
realizzate - prima del 1° luglio 2010 - con operatori economici localizzati nei
territori di Cipro, Malta e Corea del Sud.
R: In base all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2010 per stabilire la periodicità,
mensile ovvero trimestrale, di presentazione della comunicazione si deve aver
riguardo all’ammontare totale di ciascuna categoria di operazioni da comunicare
realizzate nei quattro trimestri precedenti rispetto a quello di riferimento.
Come precisato con la circolare n. 53 del 2010, l’art. 4, comma 1, del D.M. 5
agosto 2010 esclude dal novero delle operazioni che formano oggetto dell’obbligo di
comunicazione, già a partire dal mese di luglio 2010, quelle realizzate con soggetti
stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud. Conseguentemente, già in
occasione del primo invio del modello di comunicazione, tali operazioni non
assumono rilevanza ai fini della determinazione della periodicità di presentazione
del modello.
3.2 Opzione per la periodicità mensile
D: I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione
telematica con periodicità trimestrale possono presentarla con periodicità mensile
per l'intero anno solare. Tale scelta, che deve essere manifestata barrando nel
modello relativo alla prima comunicazione mensile l’apposita casella denominata
“Variazione di periodicità”, vincola il contribuente alla presentazione mensile per
l’intero anno solare. Si chiede se un contribuente trimestrale che nella
comunicazione periodica di luglio abbia optato per la periodicità mensile di
presentazione, nel caso in cui intenda mantenere anche per l’anno 2011 la periodicità mensile, debba nuovamente barrare la casella “Variazione di periodicità”
nella comunicazione di gennaio 2011.
R: La scelta della periodicità mensile, da parte di un contribuente trimestrale,
vincola quest’ultimo almeno fino al termine dell’anno solare nel corso del quale ha
esercitato la scelta stessa e, comunque, fino a successiva revoca da esercitarsi
barrando nel modello relativo alla prima comunicazione utile l’apposita casella
denominata “Variazione di periodicità”. In tale senso, devono considerarsi integrate
le istruzioni relative al modello di comunicazione.
4. Comunicazione integrativa e ravvedimento operoso
4.1 Rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso
D: Secondo le istruzioni al modello di comunicazione, la casella relativa alla
comunicazione integrativa va utilizzata soltanto quando, scaduti i termini di
presentazione della comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la
stessa presentando, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del
termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova
comunicazione completa di tutte le sue parti, per il periodo d’imposta cui si riferisce
la comunicazione. Presupposto per poter presentare la comunicazione integrativa è
che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Si chiede quali siano
i rapporti tra questa forma di integrazione ed il ravvedimento operoso di cui all’art.
13, D.Lgs. n. 472/97 e quale sia il termine ultimo entro il quale il contribuente può
avvalersi di tale istituto (un anno dalla commissione della violazione oppure la data
di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di commissione
della violazione stessa).
R: Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che
intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese
successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione
originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su un modello conforme a quello approvato, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale
ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella “Comunicazione
integrativa”.
Scaduto il suddetto termine, come chiarito dalla circolare n. 53/E del 21
ottobre 2010, tornano applicabili le regole generali in tema di sanzioni, nonché
l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 20, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220). In
particolare, l’omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della
stessa con dati incompleti od inesatti è punita con la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
elevata al doppio. Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di
cui l’autore della violazione sia venuto a conoscenza, quest’ultimo potrà sanare
l’omissione, inviando per la prima volta la comunicazione, ovvero sanare la
trasmissione della medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta,
senza barrare, in entrambe le ipotesi, la casella denominata “Comunicazione
integrativa”. Inoltre, affinché il ravvedimento si perfezioni, dovrà versare la
sanzione di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
471 del 1997 in misura ridotta ad un ottavo del minimo secondo quanto disposto dal
ricordato articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Quanto al termine entro il quale perfezionare tale ravvedimento, poiché la
comunicazione in parola è stata introdotta esclusivamente per finalità di contrasto
alle frodi fiscali e finanziarie operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti
“caroselli” e “cartiere” (e, quindi, non risulta legata ai termini e alle modalità di
trasmissione della dichiarazione annuale IVA), il versamento della sanzione in
misura ridotta dovrà essere eseguito entro il termine di un anno dalla omissione o
dall’errore.
4.2 Regolarizzazione senza sanzioni entro il 31 gennaio 2011 (Circolare
28 ottobre 2010 n. 54/E) – Estensione all’omessa presentazione per
errore “scusabile”
D: L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 54/E del 2010, riconoscendo
l’esistenza di “obiettive condizioni di incertezza”, ha comunicato che non applicherà
sanzioni in caso di errori commessi nella compilazione delle comunicazioni del
periodo da luglio a novembre per i contribuenti mensili e delle comunicazioni del
periodo da luglio a settembre per i contribuenti trimestrali. È necessario, però, che le
violazioni vengano sanate attraverso l’invio di comunicazioni integrative entro il 31
gennaio 2011. Si chiede di precisare se la regolarizzazione senza sanzioni riguardi
soltanto le Comunicazioni validamente presentate oppure sia ammessa anche nel
caso di omessa presentazione per errori cosiddetti “scusabili”, ossia per un errore
che attraverso l’impiego della normale diligenza non si sarebbe comunque
realizzato, ma è sorto per effetto di successive interpretazioni circa l’inclusione di
transazioni di cui obiettivamente si dubitava dell’obbligo di comunicazione.
R.: Come previsto dalla circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010,
l’Amministrazione finanziaria non applicherà, in sede di controllo, sanzioni in caso
di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione
relativi al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il
modello con periodicità trimestrale, ovvero ai mesi da luglio a novembre 2010, per i
soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile. Tale esimente opera a
condizione che i contribuenti provvedano a sanare le eventuali violazioni con
l’invio, entro il 31 gennaio 2011, di modelli di comunicazione integrativa.
Dal tenore letterale del richiamato provvedimento di prassi, emerge, quindi,
chiaramente che il presupposto per poter procedere alla regolarizzazione di
violazioni commesse senza l’applicazione delle relative sanzioni è l’inoltro di una
comunicazione, originaria e valida, seppur incompleta e/o non esatta.
Resta, di conseguenza, preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero
dall’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi di omessa presentazione della
comunicazione.
4.3 Mancanza del codice identificativo degli operatori economici
localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato
D: Consapevoli che non sarà possibile ottenere i codici fiscali o equipollenti
di tutti i soggetti collocati nei Paesi a fiscalità privilegiata e gli indirizzi delle
aziende estere, il contribuente italiano non potendo regolarizzare entro il prossimo
31 gennaio le liste, sarà soggetto a sanzioni?
R: Con circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010 è stata riconosciuta, in via
generale, l’esistenza di “obiettive condizioni di incertezza” in relazione alle
violazioni commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte
dall’articolo 1 del decreto legge n. 40 del 2010. In particolare, in applicazione
dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del
contribuente) è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni in caso di eventuali
violazioni rilevate in sede di controllo concernenti la compilazione dei modelli di
comunicazione relativi:
- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il
modello con periodicità trimestrale;
- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il
modello con periodicità mensile.
In entrambi i casi l’esimente opera a condizione che i contribuenti
provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i
modelli di comunicazione integrativa.
Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le
omissioni commesse entro i citati termini, la valutazione circa la ricorrenza
dell’errore scusabile - consistente nell’impossibilità, per il soggetto passivo italiano, di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list
con cui ha intrattenuto rapporti commerciali - rimane di competenza degli organi
accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti per
l’applicazione dell’esimente, conformemente alle regole generali di applicazione
delle sanzioni di cui al d.lgs n. 472 del 1997.
4.4. Codici fiscali
D. In caso di mancanza di un codice fiscale estero, può essere indicato
nell’apposito campo A1 – casella 11, il numero di iscrizione alla camera di
commercio del cliente o fornitore di black list? Se la controparte non comunica
alcun codice identificativo, è possibile lasciare il campo in bianco? In questo caso è
necessario acquisire una dichiarazione della controparte circa l’inesistenza di alcun
codice identificativo?
R. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto 30 marzo 2010, nel modello di
comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, deve
essere incluso, tra l’altro, il “numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il
quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o
domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo”.
Qualora, quindi, manchi un codice fiscale estero, si ritiene possibile indicare,
nell’apposito campo, un altro dato allo stesso similare (quale, ad esempio, può
considerarsi il numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o
fornitore), sempreché il medesimo renda immediata ed univoca l’identificazione
dell’operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.
Nel caso in cui il soggetto passivo italiano si trovi nell’impossibilità di ottenere
qualunque codice identificativo dei soggetti black list con cui ha intrattenuto
rapporti commerciali, la valutazione circa l’applicazione, in tale ipotesi, dell’esimente dell’errore scusabile ai fini della non applicazione delle sanzioni per
erronea compilazione del modello di comunicazione, è rimessa comunque agli
organi accertatori.


Fonte: circolare Agenzia Entrate 2/E del 28 gennaio 2011

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