1. Modalità di richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto
1.1. I rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono richiesti tramite presentazione della
dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o della
dichiarazione unificata di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
1.2. In sede di presentazione della dichiarazione, nell’apposito quadro, i richiedenti
possono scegliere, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto
interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, per l’erogazione del rimborso in
conto fiscale con le modalità previste dall’articolo 20, comma 4, dello stesso
decreto interministeriale ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni al
momento della richiesta di rimborso.
1.3. La rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante
presentazione di una dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto o
di una dichiarazione unificata integrativa. La presentazione di una
dichiarazione integrativa determina la valutazione del competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esecuzione del rimborso.
1.4.Qualora i rimborsi di cui al punto 1.1 siano richiesti da un ente o società
controllante è fatto obbligo alla società controllata che ha trasferito l’eccedenza
di credito d’imposta all’ente o società controllante di presentare,
preventivamente, la propria dichiarazione.
2. Comunicazioni dei dati relativi ai rimborsi
2.1. Entro dieci giorni dall’invio della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate,
qualora il richiedente abbia scelto l’erogazione del rimborso in conto fiscale
con le modalità previste dall’articolo 20, comma 4, del decreto
interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, trasmette all’agente della
riscossione presso cui il richiedente è intestatario del conto fiscale i dati relativi
alle richieste di rimborso con le modalità ed il contenuto di cui all’allegato A.
2.2. Sono approvate le specifiche tecniche concernenti le modalità di scambio delle
informazioni tecniche tra Agenzia delle Entrate ed agenti della riscossione di
cui agli allegati B e C.
3. Attività dell’agente della riscossione nel caso di scelta del richiedente per
l’erogazione del rimborso con le modalità previste dall’articolo 20, comma 4, del
decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567
3.1.Qualora il richiedente abbia effettuato la scelta di cui al punto 1.2, l’agente
della riscossione, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al punto 2.1,
chiede al richiedente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui
all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 633 ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista dalla lettera c), settimo
comma, del medesimo articolo 38-bis.
3.2. L’agente della riscossione, nel rispetto dei criteri e dei termini di cui al comma
4 dell’articolo 20 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, eroga
il rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale
comunicato dall’intestatario del conto fiscale.
3.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di
rimborsi erogabili mediante le modalità di cui all’articolo 78, commi dal 33 al
38, della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, e relativi decreti attuativi
concernenti l’istituzione ed il funzionamento del conto fiscale.
4. Attività dell’agente della riscossione nel caso di mancata scelta del richiedente
4.1.Qualora il richiedente non abbia effettuato la scelta di cui al punto 1.2, il
rimborso disposto dal competente ufficio è erogato con le modalità e i termini
previsti dall’articolo 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale 28
dicembre 1993, n. 567.
5. Effetti
5.1. I rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto sono eseguiti secondo le modalità
previste dal presente provvedimento a decorrere da quelli richiesti con le
dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010.
Motivazioni
L’articolo 10, comma 1, lett. a), n. 3.1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha sostituito l’ottavo
ed il nono periodo del comma 1 dell’articolo 38-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l’attuale ultimo periodo, a norma
del quale, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sono stabilite le ulteriori
modalità ed i termini per l’esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto.
Tale disposizione, finalizzata all’incremento dell’efficienza nella gestione dei
rimborsi di imposte, rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti, in un’ottica di costante miglioramento del rapporto con
il fisco.
Dal 1 febbraio 2011 sarà possibile richiedere i rimborsi dell’IVA, a partire da
quelli annuali relativi all’anno d’imposta 2010, direttamente in sede di presentazione
della dichiarazione annuale, senza più la necessità di presentare il modello VR
cartaceo all’agente della riscossione. La dichiarazione IVA 2011 contiene infatti il
nuovo quadro VR, semplificato rispetto al tradizionale modello in quanto alcuni dati
sono già presenti in altri quadri.
Inoltre, i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese
di febbraio sono esonerati dalla presentazione della “comunicazione annuale dati
IVA”.
Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente
provvedimento sono disciplinate le attività dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente
della riscossione e sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei flussi telematici di interscambio delle informazioni tecniche relative alla gestione dei
rimborsi in conto fiscale.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 38-
bis);
Legge 30 dicembre 1991, n. 413: Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (articolo 78, commi dal 27
al 38);
Decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567: regolamento di attuazione
dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente
l'istituzione del conto fiscale; 6
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (articolo 25);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articoli 2 e 3);
Decreto 1° febbraio 1999: apertura di contabilità speciale per l’effettuazione dei
rimborsi da conto fiscale;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (articolo 34);
Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (articolo 10, comma
1, lett. a), n. 3.1)

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