sono il titolare di una s.r.l. artigiana , formata da due soci, io con il
55% artigiano e mio fratello con il 45% socio di capitali, io sono anche
amministratote unico .Vorrei sapere se posso compensare i miei contributi da
artigiano con il credito iva derivante dalla società

2 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 7/2/11 08:44

La compensazione tributaria può essere effettuata utilizzando dei crediti relativi a contributi previdenziali quali i crediti INPS concernenti la gestione dipendenti, le gestioni degli artigiani e commerciali, la gestione separata INPS.

A questo proposito occorre tenere presente che i crediti risultanti dai modelli DM 10/2 possono essere utilizzati in compensazione fino a 12 mesi dalla data di scadenza della denuncia dalla quale essi risultano.

I crediti che derivano dal modello Unico, invece, possono essere utilizzati fino alla data della scadenza di presentazione della successiva dichiarazione.

Il Commercialista in Rete ha detto... 7/2/11 08:45

Possono formare oggetto di compensazione i debiti che debbono essere pagati con il modello F24 e che emergono da una dichiarazione o da una denuncia periodica, ovvero:
IRPEF;
IRES;
IRAP;
addizionale regionale e comunale all’IRPEF;
ritenute alla fonte;
IVA;
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
interessi dovuti in caso di pagamento rateale;
contributi assistenziali e previdenziali;
premi INAIL;
ICI (nel caso in cui il Comune abbia sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate);
somme dovute a titolo di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
sanzioni;
somme dovute a seguito di ravvedimento operoso;
somme dovute a seguito di controllo automatico della dichiarazione;
somme dovute a seguito di controllo formale della dichiarazione;
diritto annuale CCIAA;
tassa CC.GG. annuale per vidimazione di registri da parte di società di capitali.

Non possono formare oggetto di compensazione le somme da versare con il modello F23 come l’imposta di bollo, l’imposta di registro e quei tributi per i quali la compensazione è espressamente vietata.

Non sono compensabili i crediti ICI.

 
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