Gli importi accantonati ex lege dalle società di assicurazione per costituire o integrare le riserve tecniche obbligatorie sono deducibili non già in misura corrispondente al rapporto indicato dall'art. 96, commi 1-3, D.P.R. n. 917/1986, come previsto dall'art. 109, comma 5 (vigente ratione temporis), ma nell'intera misura imposta dalle norme che disciplinano il settore assicurativo, qualunque ne sia la composizione.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 22/02/2008, n. 4611)

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