Il Fondo di garanzia previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 80/1992 contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente, è finanziato da una quota del contributo di solidarietà pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare. L’intervento del Fondo può essere richiesto dai lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultano iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell’apposito albo tenuto dalla Covip o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazione autorizzate dall’Isvap. Le modalità di intervento del Fondo sono riportate nella circolare n. 23 del 22 febbraio 2008
Fonte: INPS
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