Iva più leggera per assistere ai corsi mascherati e in costume. Dal 1° gennaio 2008, ai corrispettivi dovuti dagli spettatori non si applica più l'aliquota ordinaria del 20%, ma quella ridotta del 10 per cento. Stessa tassazione per gli spettacoli di maschere, ovunque tenuti.

E' quanto precisato dalla circolare n. 24/E del 25 marzo, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate, dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 79, della legge 244/2007), alle tabelle A e C allegate al decreto Iva (Dpr n. 633/1972).

L'intervento normativo ha previsto lo spostamento dal n. 3) al n. 4) della tabella C allegata al Dpr 633/1972 delle prestazioni relative ai "corsi mascherati e in costume". Le stesse prestazioni sono state inserite nel n. 123) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.

Al n. 4) della tabella C e al n. 123) della tabella A, parte III, 633 sono stati inoltre inseriti, accanto agli spettacoli di burattini e marionette, gli spettacoli di "maschere", ovunque tenuti, non richiamati da alcuna delle precedenti formulazioni della tabella A, parte III, e della tabella C allegata al medesimo decreto.

La nuova formulazione del n. 3) della citata tabella C è quindi la seguente: "esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari".

Il nuovo n. 4) della tabella C elenca, fra le manifestazioni spettacolistiche, le seguenti attività: "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti".

Il contenuto del n. 123) della tabella A, parte III, è identico a quello del n. 4) della tabella C, allegata al DPR n. 633.

Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 79, della Finanziaria 2008 comportano, in sostanza, che ai corrispettivi pagati dagli spettatori per assistere ai corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, non si applica più l'aliquota Iva del 20%, ma quella del 10% ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III.

Si applica l'aliquota del 10% anche ai corrispettivi pagati per assistere agli spettacoli di maschere, ovunque tenuti.

In conclusione, quindi, il documento di prassi precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai corrispettivi pagati dagli spettatori per assistere ai corsi mascherati e in costume nonché agli spettacoli di maschere, ovunque tenuti, si applica l'aliquota Iva del 10 per cento.


Fonte: Agenzia Entrate - Massimo Calistri

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