Buone notizie per chi utilizza bus e metro. Con la circolare n. 19/E del 7 marzo 2008, l'agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su come ottenere la detrazione Irpef del 19%, introdotta dalla Finanziaria, per le spese effettuate nel corso del 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale. L'importo detraibile può raggiungere un massimo di 250 euro (garantendo una riduzione dell'imposta lorda fino a 47,50 euro), comprensivo sia delle spese effettuate per sé che per gli eventuali familiari a carico.La detrazione non spetta se le stesse spese sono deducibili, perchè inerenti, dai singoli redditi (ad esempio reddito d'impresa o di lavoro autonomo) che concorrono a formare quello complessivo.

Chi può usufruirne e per quali spese

Possono usufruire dell'agevolazione lavoratori, studenti e pensionati, pendolari e non, e più in generale, coloro che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico per i propri spostamenti.

Possono essere detratte le spese per abbonamenti a qualsiasi servizio di trasporto pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato (bus, treni, eccetera) che sia organizzato con orari, percorsi, tariffe e frequenze stabilite. Il trasporto può svolgersi sia a livello locale, che all'interno di una singola regione che attraversare più regioni.

La circolare specifica cosa si intende per abbonamento: "titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato".

Rimangono fuori, quindi, dall'agevolazione, le spese per titoli di trasporto che hanno una durata oraria, anche se superiori alle 24 ore, e le carte integrate, spesso utilizzate dai turisti, che includono anche ingressi a musei e altre istituzioni culturali.

Vale rigorosamente, inoltre, il principio di cassa: la detrazione, quindi, è valida solo per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (ad esempio, abbonamento annuale che parte dal 1° marzo 2008 e scade il 28 febbraio 2009). Essa, inoltre, è possibile solo entro i limiti di capienza delle imposte dovute. Nel caso di incapienza, non si può usufruire dell'agevolazione per l'anno successivo.

Documentazione necessaria

Ecco i documenti necessari che il contribuente deve possedere al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza di Caf o intermediari abilitati, o che deve esibire su richiesta dell'ufficio competente.

Prima di tutto, ovviamente, il titolo di trasporto che, in assenza di fattura, ha la funzione di scontrino fiscale e che deve contenere le seguenti informazioni:

ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;

descrizione delle caratteristiche del trasporto

ammontare dei corrispettivi dovuti

numero progressivo

data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

La descrizione delle caratteristiche del trasporto e l'ammontare dei corrispettivi dovuti possono essere indicati anche attraverso un codice alfanumerico, in base a un sistema di codificazione che deve essere comunicato dal gestore del servizio all'ufficio delle Entrate competente, riportato sul biglietto di trasporto e pubblicizzato, anche tramite modalità telematiche.

Il titolo di viaggio deve contenere, inoltre, la durata dell'abbonamento, la spesa sostenuta e il nome del titolare. E' necessario conservare anche la fattura (o altra documentazione) che attesti la data di pagamento. In caso contrario, vale, come indicazione del giorno in cui è stata sostenuta la spesa, la data di inizio di validità dell'abbonamento. Se il titolo di viaggio ha un formato elettronico (ad esempio, le tessere magnetiche) occorre disporre di una documentazione aggiuntiva contenente le informazioni necessarie sopra indicate.

Se il documento di trasporto, invece, non è nominativo, deve essere accompagnato da un'autocertificazione effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si certifichi che l'abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un familiare a carico.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top