L'assistenza di un difensore tecnico non è condizione di ammissibilità degli atti processuali ma soltanto fonte di un dovere - per il giudice adito - di invitare le parti a munirsi di idonea assistenza, derivando l'inammissibilità solo dall'inottemperanza di tale ordine. Perciò la mancata emanazione dell'invito può essere rilevata solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto ad essere adeguatamente assistita; non è nulla la sentenza che accolga il ricorso del contribuente senza rilevare il difetto di rappresentanza del contribuente e la parte pubblica non ha un interesse giuridicamente tutelato a rilevarne l'irregolarità.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 08/02/2008, n. 3051)

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