Per la notifica ad una persona giuridica, nell'ipotesi in cui risulti sconosciuto il luogo di trasferimento del contribuente, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 60, lett. c) D.P.R. n. 600/1973 che, nel caso di mancanza, nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione, di abitazione, ufficio o azienda del contribuente, prevede esclusivamente l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, essendo evidente che il riferimento all'art. 140 c.p.c., ivi contenuto risulta effettuato nei limiti del richiamo al previsto avviso di deposito.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 15/02/2008, n. 3903)

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