E' necessaria la presenza di un'organizzazione, riscontrabile ogni qualvolta il professionista (si tratta, nella specie, di un agente di commercio) si avvalga - in modo non occasionale - di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini IRPEF e IVA, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza di tali condizioni.

(Sentenza Cassazione civile 21/03/2008, n. 7734)

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