Previsioni al bando per l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni. L'unico metodo applicabile per il calcolo della somma che gli assicuratori devono anticipare sulle imposte liquidate nell'anno precedente è quello matematico, basato sui dati storici desumibili dalle denunce presentate mensilmente. È esclusa la possibilità di adottare un sistema previsionale che, per il conteggio dell'acconto, faccia riferimento all'imposta che si prevede dovuta per l'anno successivo.

Con la risoluzione n. 84/E dell'11 marzo, l'agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata dal rappresentante fiscale per il pagamento dell'imposta sulle assicurazioni di una società inglese.

Più precisamente, l'istante ritiene possibile versare l'acconto per il 2008 non in base ad un calcolo matematico (12,5% delle imposte dovute per il 2006), ma utilizzando un criterio previsionale che tiene conto dell'imposta stimata per il 2008.

A supporto della sua tesi, il rappresentante dell'assicurazione straniera sostiene che, a partire dal 2007, la sua società ha istituito una sede secondaria a Milano, riducendo notevolmente i volumi dell'attività svolta in regime di libera prestazione di servizi per il 2008. Questa circostanza, ossia la diminuzione del numero di contratti stipulati dall'impresa britannica con persone domiciliate o aziende con sede legale in un altro Stato comunitario, comporta, stando alle considerazioni del contribuente, che il totale delle imposte da versare per l'anno in corso sia inferiore all'acconto di imposta dovuto entro il 30 novembre del 2007. Una situazione che, utilizzando come punto di partenza le imposte versate nel 2007, potrebbe ripresentarsi anche per il calcolo dell'anticipo per il 2009.

L'Agenzia, però, ribadisce l'applicabilità degli obblighi tributari previsti dalla legge 1216/1961, che disciplina l'attività delle assicurazioni private sul piano fiscale. È in base a questa norma, infatti, che il rappresentante di una società assicurativa è tenuto a pagare entro il 30 novembre di ogni anno un acconto del 12,5% dell'imposta liquidata nell'anno precedente. Salvo poi la possibilità di scomputare l'acconto versato a novembre dall'ammontare dei versamenti mensili effettuati a partire dal febbraio dell'anno successivo. Se così facendo non si recupera il surplus di imposta non dovuto, la somma residua può essere sottratta anche dall'acconto che si dovrà pagare per l'anno successivo. Più in particolare, come si legge nella risoluzione, "ove l'ammontare dell'acconto versato lo consenta e non sia stata prodotta istanza di rimborso, è possibile scomputare anche un ammontare corrispondente alla somma residua dal versamento da effettuare entro il 30 novembre 2008 a titolo di acconto per l'anno 2009".

Queste disposizioni, come già precisato dalle Entrate con la circolare 49/2005, valgono anche per le imprese assicuratrici che operano in Italia pur avendo la sede legale in un altro Stato dell'Unione europea. Se così non fosse, si creerebbe un'ingiusta situazione di svantaggio per gli assicuratori italiani.

Infine, per suffragare la sua tesi, l'Amministrazione finanziaria richiama la normativa vigente in materia di acconti per la liquidazione delle imposte dirette. A differenza di quanto accade in questo campo, infatti, nessuna disposizione relativa all'imposta sulle assicurazioni prevede la possibilità di un versamento insufficiente dell'acconto e le conseguenti sanzioni. Nel sistema di pagamento di questo specifico tributo, non è prevista l'eventualità che l'acconto risulti insufficiente ex post, essendo la percentuale di un dato certo, quale è appunto il totale dell'imposta liquidata per l'anno precedente.


Fonte: Agenzia Entrate - Laura Mingioni

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