L'attività d'impresa non è esclusa per il fatto che il profitto (o il "lucro") conseguito dal contribuente venga da lui capitalizzato, in tutto o in parte (ed anche nella massima parte), in beni anziché in denaro. Se un operatore economico acquista una certa quantità di beni ad un certo prezzo e poi recupera quanto speso attraverso la rivendita di una parte dei beni acquistati, i beni che così rimangono in sue mani costituiscono un'entrata attribuibile al contribuente stesso, anche se il contribuente non monetizza simile entrata ma la trattiene presso di sé "in natura".

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/02/2008, n. 2809)

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