Le sentenze tributarie devono essere considerate quali documenti amministrativi, la cui disciplina - in merito alla loro accessibilità o meno - è da rinvenire nei principi sanciti dalla legge n. 241/1990. In base alle norme che regolano il processo civile, inoltre, le sentenze - una volta emesse e rese disponibili erga omnes con il deposito in cancelleria - sono atti pubblici, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

(Decisione Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 11/02/2008)

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