Per le schede telefoniche prepagate arriva la tracciabilità delle vendite per individuare a ogni passaggio il soggetto che ha assolto l'imposta sul valore aggiunto. Come previsto dalla Finanziaria 2008, il cedente di mezzi tecnici ha l'obbligo di rilasciare al cessionario un documento con denominazione e partita Iva del soggetto che ha assolto l'imposta.

L'onere è esteso non solo alla prima cessione ma a tutte le fasi di vendita, pena sanzioni da cui la circolare n. 25/E del 25 marzo esclude le cessioni effettuate prima del 31 marzo 2008, fornendo istruzioni agli uffici sulla prima applicazione delle nuove disposizioni.

L'Agenzia fa così fronte alle difficoltà riscontrate dagli operatori del settore dei servizi di telefonia in sede di applicazione delle disposizioni dell'ultima Finanziaria, che ai commi 158 e 159 detta nuove modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni, allo scopo di arginare la piaga dell'evasione fiscale riscontrata nel commercio delle schede telefoniche prepagate, in ragione di una scorretta applicazione del metodo monofase di assoggettamento a Iva.

Novità sul versante delle modalità applicative del regime monofase e relativi obblighi

La norma prevede al comma 158 l'estensione dell'ambito d'applicazione del regime monofase alle prestazioni dei gestori telefonici posti a disposizione del pubblico e alle cessioni di qualsiasi mezzo tecnico che consenta di fruire dei servizi di telefonia. Nella nozione di mezzo tecnico rientra anche la "fornitura di codici di accesso". Ne consegue che il sistema monofase si applica anche quando i soggetti titolari della concessione si limitano ad attivare Pin associandoli a una determinata quantità di minuti di traffico telefonico, per poi cederli ad altri operatori che li commercializzano al pubblico in proprio.

Inoltre, in linea con la volontà di delineare la "tracciabilità" di tutti i passaggi, il sistema monofase si applica anche nella fase in cui non è ancora determinato il prezzo di vendita al pubblico, calcolando l'Iva sulla base del prezzo medio di vendita praticato in rapporto al quantum di traffico telefonico messo a disposizione dallo stesso mezzo tecnico.

L'applicazione della norma, dunque, non è più limitata solo agli operatori residenti, titolari della concessione o della autorizzazione a esercitare i servizi, ma anche a coloro che commercializzano il traffico telefonico, purché questi ultimi provvedano alla vendita e alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio tramite una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o l'identificazione diretta.

Sul fronte degli adempimenti previsti dalla norma, si inscrive nella volontà di rintracciare ogni passaggio di vendita dei mezzi l'obbligo in capo al cedente di rilasciare al cessionario un documento che indichi denominazione e partita Iva del soggetto che ha assolto l'imposta. L'estensione di tale onere non solo alla prima cessione ma a tutti i passaggi dei mezzi tecnici effettuati nei confronti di un qualunque soggetto Iva è spia di quella volontà di trasparenza delle diverse fasi di vendita. A tal punto che la norma prevede che i nominativi del soggetto Iva in regime di monofase siano indicati non solo sul mezzo tecnico, ma anche sul supporto fisico che lo veicola e sulla confezione che contiene il supporto stesso.

Nuove norme sanzionatorie e relative istruzioni agli uffici

Il cedente che non adempie agli obblighi è punibile con una sanzione pari al 20% del corrispettivo della cessione. L'ammontare della sanzione sale al 40% per chi riporta nominativi falsi nel documento.

Rischia anche il cessionario che, in caso di ricezione di un documento incompleto, non provvede entro il quindicesimo giorno dall'acquisto dei mezzi a presentare all'ufficio delle Entrate competente in base al suo domicilio fiscale un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. La sanzione prevista è del 20% del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente.

La posta in gioco si alza ancora di più in caso di reiterata contestazione: dopo l'accertamento, nell'arco di un anno, di tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzare l'operazione di acquisto dei mezzi, i soggetti esercenti i posti e gli apparati pubblici di telecomunicazione, nonché i rivenditori dei mezzi tecnici agli utenti finali, rischiano la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Con la circolare 25/2008, l'Agenzia detta le istruzioni operative in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, stabilendo che gli uffici non devono applicare le sanzioni nei confronti dei cedenti che non hanno rilasciato al cessionario alcun documento con le coordinate previste ex lege o non abbiano riportato le stesse anche sul supporto fisico in occasione di cessioni avvenute prima del 31 marzo 2008. Perchè valga questa esclusione, però, è necessario che gli operatori redigano entro il 31 maggio prossimo un inventario dettagliato dei mezzi posseduti alla data del 31 marzo 2008. L'inventario dovrà tratteggiare la quantità dei mezzi di cui si dispone ma anche le coordinate identificative dell'operatore che ha prodotto o da cui sono stati acquistati i mezzi stessi e i dati identificativi, se noti, del soggetto che ha assolto l'Iva.

Per ciò che riguarda le cessioni effettuate a partire dal primo aprile 2008, in mancanza delle indicazioni richieste dalla norma, occorrerà fornire un documento contenente la dizione: "prodotto privo dei dati di cui all'art. 1, commi 158 e 159 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'inventario al 31 marzo 2008, e successivi aggiornamenti, redatto da...". Questa dicitura, in linea con la ratio della tracciabilità dei passaggi, dovrà essere riportata da ciascun cedente, non solo da quello "a monte" della catena produttiva- distributiva.

A partire dal 1° settembre 2008 potranno circolare solo i mezzi tecnici integrati con la documentazione prevista dalla nuova norma ovvero quelli inventariati entro il 31 agosto e accompagnati dal previsto documento. Prima di quella data gli operatori provvederanno ad aggiornare mensilmente l'inventario precedentemente redatto.


Fonte: Agenzia Entrate

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