La società che svolge attività di locazione operativa di autovetture e gestione di relative flotte aziendali, riaddebitando al cliente - in caso di eventi dannosi - la franchigia (di importo variabile fino a 500 euro), non deve assoggettare ad IVA tale importo: trattandosi non di un corrispettivo, bensì del "ribaltamento" - a carico del cliente - della franchigia "sopportata" dalla società nel rapporto contrattuale con la compagnia assicurativa, la somma non deve essere assoggettata all'imposta.

(Commissione tributaria provinciale Reggio Emilia, Sentenza, Sez. I, 05/03/2008, n. 24)

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