La comunicazione sostitutiva del nulla osta al lavoro prevista dall'art. 27, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286/1998 (che sostituisce il precedente iter relativo all'ingresso dei lavoratori stranieri, consistente nella richiesta per il rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro), è esente dall'imposta di bollo.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 18/03/2008, n. 100/E)

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