L'indennità suppletiva di clientela - dovuta soltanto in caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato ad iniziativa del proponente per fatto non imputabile all'agente - costituisce, in pendenza del rapporto, un costo meramente eventuale sia nell'an sia nel quantum, pertanto i relativi accantonamenti non sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, come previsto dall'art. 105, comma 1, D.P.R. n. 917/1986.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 29/02/2008, n. 5456)

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