Niente imposta di bollo, nell'ambito dell'iter relativo all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, per la comunicazione prevista in sostituzione del nulla osta.

Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo, basando le proprie conclusioni sull'assimilazione della comunicazione in questione alle "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", per le quali è espressamente prevista l'esenzione dal tributo.

Il nulla osta al lavoro non è più necessario per i dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, che siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto, stipulato tra i predetti soggetti residenti o aventi sede in Italia e quelli residenti o aventi sede all'estero.

Lo ha stabilito il Dl 10/2007, che all'articolo 27 del Dlgs 286/1998 ha aggiunto il comma 1-bis, in base al quale, nel caso dei lavoratori sopra individuati "…il nulla osta al lavoro é sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione é presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno".

E' dunque la comunicazione prevista dal comma 1-bis a sostituire il precedente iter burocratico che consentiva l'ingresso dei lavoratori stranieri nel nostro Paese (consistente nella procedura per il rilascio del nulla osta al datore di lavoro). Tuttavia, una volta in Italia, i lavoratori sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno secondo le ordinarie modalità.

La semplificazione introdotta ha suscitato perplessità in merito alla disciplina dell'imposta di bollo da applicare alla comunicazione da presentare allo sportello unico della Prefettura - ufficio territoriale del Governo per ottenere il permesso di soggiorno.

Il dubbio è stato risolto assimilando la comunicazione in questione alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, per le quali è espressamente prevista l'esenzione dall'imposta di bollo.

La risoluzione, infatti, chiarisce che "…la comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, contiene una serie di notizie…e di dichiarazioni…ma non anche la richiesta dell'adozione di un provvedimento ovvero del rilascio di un certificato", per i quali è dovuta l'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio. L'imposta si applica solo in relazione a "istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione…", tesi a ottenere l'emanazione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Per l'Agenzia, non sono compresi nella sfera di applicazione dell'articolo 3 della tariffa dell'imposta di bollo, "quegli scritti che non hanno il carattere di istanze tese all'ottenimento di un provvedimento", come, ad esempio, proprio la comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 1-bis, del Dlgs 286/1998.

Fonte: Agenzia Entrate

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