L'agenzia delle Entrate, con risoluzione 71/E del 29 febbraio, ha chiarito le modalità di restituzione a un contribuente dell'Irpef versata e non dovuta. L'istante, un ex dipendente Inps, aveva ottenuto, per le vie legali, il riconoscimento della qualifica di dirigente e la relativa corresponsione degli arretrati di pensione. Successivamente, la Corte d'appello sconfessava la posizione lavorativa riconosciutagli, producendo per il contribuente un duplice effetto: la restituzione delle somme percepite e il recupero dell'Irpef versata.

Per recuperare l'imposta non dovuta, secondo quanto precisato dall'Agenzia, è necessario distinguere se il soggetto abbia restituito o meno le somme.

Nel primo caso, l'istante può avvalersi, in sede di denuncia dei redditi, di una deduzione nel periodo di imposta in cui la somma è restituita, oppure, se la dichiarazione è stata già presentata, può trasmetterne una integrativa.

Nella seconda ipotesi, l'importo potrà essere recuperato richiedendo, direttamente al sostituto d'imposta, che le somme vengano riconosciute fra gli oneri deducibili e non concorrano a formare il reddito imponibile. In alternativa, la deduzione potrà essere operata nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

La risoluzione trova il suo fondamento normativo nell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir, che prevede, nell'ambito degli oneri sostenuti dal contribuente, la possibilità della deduzione dal reddito delle "somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti" e nell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, in base al quale le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di importi errati. La presentazione dell'integrazione, precisa l'Agenzia, deve avvenire tassativamente entro i termini previsti dallo stesso articolo 2 comma 8-bis, ossia non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Risoluzione n. 71/E del 29 febbraio 2008


Fonte: Agenzia Entrate

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