In relazione al caso di una società che ha ricevuto dalle Entrate un avviso di recupero parziale del credito d'imposta utilizzato impropriamente in anticipo rispetto ai tempi di effettiva maturazione del bonus, l'Agenzia, con la risoluzione n. 65/E del 27 febbraio 2008, chiarisce a una direzione regionale come vanno letti i dati relativi all'utilizzo del credito erroneamente indicati dalla società nel modello Cvs. Alla data di invio della comunicazione, infatti, risultano non correttamente ripartiti gli importi tra la voce "credito d'imposta utilizzato" e quella "da utilizzare".

A causa dell'anticipata fruizione del meccanismo compensativo e della successiva restituzione alle Entrate di parte del credito, infatti, nel modello di comunicazione presentato dalla società che ha effettuato gli investimenti, sono indicate scorrettamente le quote di bonus utilizzate e quelle ancora spendibili. La società ha utilizzato, infatti, il credito d'imposta nell'anno 2001 per un ammontare superiore a quello spettante, determinando erroneamente la maturazione del credito.

Nel dettaglio, l'impresa aveva computato per intero il costo del suolo su cui doveva realizzare un opificio, acquistato nel 2001, piuttosto che considerarne solo una parte in proporzione ai lavori eseguiti nello stesso anno. Riguardo ai costi d'appalto delle opere, inoltre, sempre per l'anno 2001, la società non ha considerato il valore degli stessi sulla base degli stati avanzamento dei lavori accettati, ma la spesa risultante dalle fatture emesse dalla ditta appaltatrice.

Un errore è stato commesso anche nella considerazione del periodo d'imposta rilevante ai fini della maturazione del bonus: il costo di acquisto di alcuni beni, infatti, non è stato calcolato nel periodo di consegna dei beni (2002), ma in quello di invio degli ordini e delle relative fatture (2001). I costi che avrebbero dovuto concorrere a determinare l'investimento agevolabile del 2002, in sostanza, sono stati erroneamente computati nell'investimento agevolabile dell'anno precedente.

Accertati gli errori di calcolo e i tempi indebiti di fruizione di parte dell'agevolazione da parte della società, l'ufficio delle Entrate ha richiesto le somme illegittimamente utilizzate e ha recuperato la porzione di credito d'imposta compensata nel 2001, dunque in anticipo rispetto alla data di effettiva maturazione, che è nel 2002.

Premesso che la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate ha subito numerose integrazioni e modificazioni rispetto alla normativa originaria, l'Agenzia richiama la legge 289/2002, che ha imposto a coloro che hanno conseguito il diritto al bonus prima dell'8 luglio 2002 l'obbligo di comunicare, con modello Cvs, entro il mese di febbraio 2003, i dati sugli investimenti realizzati fino alla fine del 2002 e il relativo credito maturato, con la distinzione tra quanto già compensato e quanto ancora da compensare. Oggetto di comunicazione devono essere anche le informazioni sugli investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2006, specificando il credito spettante non ancora maturato.

Altra regola di utilizzo dell'agevolazione subentrata con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze nell'aprile 2003 è la diluizione percentuale dell'utilizzo del credito negli anni.

Nel caso in esame, l'obbligo di presentazione del modello Cvs è stato rispettato per cui è chiara la fruibilità del diritto al contributo. I dubbi sorgono in ragione di come sono state distribuite le quote di credito nello stesso modello: alla data di invio della comunicazione, infatti, il credito oggetto di successivo recupero era stato indicato come "credito d'imposta utilizzato, mentre, per effetto della restituzione delle somme, lo stesso deve rientrare nella voce "credito d'imposta da utilizzare", perché torna comunque a essere spendibile, seppur in tempi diversi rispetto a quelli calcolati dalla società.

Ne consegue che l'importo del credito utilizzabile, includendo anche il bonus restituito, sarà superiore rispetto a quello indicato dalla società.

L'Agenzia precisa infine che, sul rispetto del limite massimo di credito annualmente utilizzabile, si dovrà considerare anche il credito d'imposta di cui il contribuente si è potuto eventualmente avvalere per restituire le somme utilizzate impropriamente in anticipo, con relative sanzioni e interessi.


Fonte: Agenzia Entrate - Giulia Marconi

0 commenti:

 
Top