Le erogazioni liberali alle Organizzazioni non governative (Onlus di diritto), così come quelle a favore della generalità delle Onlus, vanno effettuate, ai fini della loro deducibilità dal reddito o della detraibilità dalle imposte, tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

L'agenzia delle Entrate ha così risposto, con la risoluzione n. 96/E del 14 marzo, al quesito avente a oggetto le modalità di versamento delle erogazioni liberali alle Ong, ritenute necessarie per fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del Tuir, norma che individua i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati alle Ong tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef, per un importo non superiore al 2% del reddito dichiarato.

I tecnici delle Entrate hanno prima di tutto esaminato le modalità di versamento di alcune tipologie di erogazioni liberali, oggetto di analoghe agevolazioni:

detraibilità del 19% delle liberalità erogate, tra l'altro, in favore delle Onlus, per un importo non superiore a 2.065,83 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-bis), Tuir)

detraibilità del 19% delle erogazioni liberali effettuate a favore di alcune tipologie di enti senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, o che organizzano e realizzano attività culturali per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni culturali e ambientali (articolo 15, comma 1, lettera h), Tuir)

deducibilità dal reddito dei soggetti passivi Irpef e Ires, nel limite del 10% del reddito e comunque nella misura massima di 70mila euro, delle liberalità erogate in favore, tra l'altro, delle Onlus (articolo 14 del Dl 35/2005).

Con riferimento alle erogazioni liberali di cui al primo punto, la medesima disposizione stabilisce, come condizione per fruire della detraibilità, che il versamento avvenga tramite banca, ufficio postale o sistemi di pagamento indicati dall'articolo 23 del Dlgs 24/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni circolari e bancari).

In relazione alle erogazioni liberali detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera h), del Tuir, la risoluzione 133/2007 ha chiarito che, per fruire della relativa agevolazione fiscale, le stesse devono essere eseguite con identiche modalità.

I medesimi canali di pagamento, anche se non espressamente richiamati dalla norma, devono essere utilizzati per poter portare in deduzione dal reddito le erogazioni liberali di cui all'articolo 14 del Dl 35/2005, come chiarito con la circolare 39/2005.

Le istruzioni per la compilazione dei modelli 730/2007 e Unico/2007 hanno già confermato la generale applicabilità delle anzidette modalità di effettuazione delle erogazioni liberali, al fine della fruizione dei relativi benefici fiscali.

Il documento di prassi, in sostanza, dopo aver ribadito le indicazioni fornite in materia, ha precisato, come già evidenziato all'inizio, che le erogazioni liberali effettuate in favore delle Onlus - comprese quelle in favore delle Ong, che sono Onlus di diritto - ai fini della loro deducibilità dal reddito dichiarato o della detraibilità dalle imposte dovute, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.


Fonte: Agenzia Entrate

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