Per stabilire in concreto se una determinata operazione rappresenti, ai fini Iva, una "cessione" ovvero una "prestazione" occorre fare riferimento, anche in presenza di una movimentazione di beni di non irrilevante valore economico, a diversi criteri, tra cui assume particolare importanza la volontà delle parti.

E' quanto affermato nella risoluzione n. 272/E del 28 settembre. L'agenzia delle Entrate continua, quindi, sul solco interpretativo già tracciato con due precedenti documenti di prassi: la circolare n. 145/98 e la risoluzione n. 141/2000.

Del resto, il principio per cui in materia d'Iva "la qualificazione di un contratto al fine di stabilire se si è in presenza di un negozio ad effetti reali o, al contrario, ad effetti obbligatori che regolano un facere, non può prescindere da un'interpretazione del contratto stesso secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 del codice civile" era stato espresso anche dalla Cassazione, con la sentenza n. 5935 del 15 giugno 1999.

Il quesito su cui si è espressa l'Amministrazione finanziaria era stato posto da una società con sede in Italia (Alfa), chiamata a eseguire, partendo da componenti grezzi forniti direttamente dall'acquirente finale tedesco (che ne mantiene in ogni fase la proprietà), la lavorazione necessaria per realizzare il prodotto finito. Al termine del processo (con i prodotti finiti trasportati in Germania), i materiali di Alfa incidevano percentualmente sul corrispettivo per il 40 per cento. Il 60% del fatturato era, invece, dovuto alla lavorazione.

L'agenzia delle Entrate è pervenuta alla conclusione che l'operazione costituisse una prestazione di servizio su bene mobile materiale, resa nei confronti di soggetto passivo di altro Stato membro fattispecie, e non una cessione intracomunitaria non imponibile, sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza del 29 marzo 2007 (causa C-111/05) della Corte di giustizia, laddove l'Organo comunitario si espresse nel senso che "per stabilire se un'unica operazione composita…debba essere qualificata come cessione di beni o prestazioni di servizi occorre individuarne gli elementi predominanti…Se è vero che il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato obiettivo che rappresenta un indice di cui si può tener conto nel qualificare l'operazione di cui alla causa principale, è altrettanto vero, come sostiene la Commissione delle Comunità europee nelle sue osservazioni, che il costo del materiale e dei lavori non deve, da solo, assumere un'importanza decisiva".

Ma, come in precedenza detto, sono stati riferimenti determinanti per la soluzione del caso i canoni codicistici di interpretazione dei contratti, dai quali emerge l'intenzione dei contraenti di dar vita a un contratto d'opera e, quindi, a una prestazione di servizi.

La lavorazione, si legge nella risoluzione, "posta in essere dal soggetto nazionale, pur con l'aggiunta di elementi senza i quali il bene finito sarebbe del tutto inidoneo all'uso, è comunque diretta a trasformare il bene, anche per la parte fornita dal committente, in corrispondenza con le aspettative e con gli interessi contrattuali di quest'ultimo".

Diretta conseguenza di una tale conclusione è quella per cui le movimentazioni in entrata delle materie prime e in uscita dei prodotti finiti dovranno essere annotate sul registro di carico e scarico beni, non in proprietà, spediti in altro Stato membro o da questo provenienti (articolo 50, comma 5, del Dl 331/1993). Se, inoltre, il soggetto nazionale è tenuto alla presentazione degli elenchi intrastat mensili, gli stessi beni andranno dichiarati negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie ai soli fini statistici.

I prodotti inviati in Germania saranno, chiaramente, fatturati senza applicazione dell'Iva (articolo 40, comma 4-bis, Dl 331/1993).


Fonte: Agenzia Entrate.

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