Dopo l'interpretazione dell'art. 2257 c.c. e l'indicazione dei difetti che nel funzionamento di quel modello di amministrazione possono verificarsi, si conclude ammonendo i soci fondatori di prendere consapevolezza dei concreti rischi che l'adozione di quel modello di gestione presenta.
Esame ed interpretazione dell’art. 2257 c.c.
Fra le norme della societa` semplice, estese alla societa` in nome collettivo ed all’accomandita semplice dai richiami contenuti negli artt. 2293 e 2315 c.c., l’art. 2257 dispone che, salva diversa pattuizione, l’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Nell’atto costitutivo potra`, peraltro, pattuirsi che non a tutti i soci il potere di amministrare viene conferito, come implicitamente prevede il secondo comma del medesimo articolo quando, regolando il potere di opposizione agli atti di amministrazione, dispone che questo potere spetta a ciascuno degli altri soci amministratori.
Non e` pacifico in dottrina se, in relazione al potere di opposizione si debba ammettere a carico degli amministratori l’obbligo di dare informazione agli altri delle decisioni prese.
Sembra ragionevole una interpretazione della norma in senso positivo per evitare che l’esercizio dell’opposizione sia meramente casuale e dipendente dalla conoscenza ugualmente casuale dell’atto cui e` diretta. L’interpretazione negativa, fondata su esigenze di funzionalita`, sembra prevalente.
In difetto di espresse regole al riguardo, sarebbe opportuno che gli statuti societari optassero per l’una o l’altra delle esposte interpretazioni e regolassero, ove scegliessero la prima, la forma della comunicazione, il termine entro il quale l’opposizione deve essere proposta e la forma di essa.
Regole che dovranno essere formulate tenendo presente l’esigenza di rapidita` propria dell’assunzione e realizzazione degli atti di amministrazione. La legge non definisce il contenuto dell’opposizione, ma, poiche´ la contestazione viene sollevata da un amministratore contro un altro, sembra ragionevole affermare che esso possa avere la stessa ampiezza del potere di amministrazione che con la contestazione viene usato. L’opponente, cioe`, critica l’atto perche´ contrasta con uno o piu` dei canoni ai quali la buona amministrazione di una impresa societaria deve ispirarsi: la conformita` all’oggetto sociale ed ai principi di correttezza amministrativa. Anche la scelta amministrativa fatta dall’amministratore opposto deve ammettersi come possibile oggetto di contestazione, perche´ il potere di opposizione previsto dalla legge dimostra l’intento di evitare che la solitudine dei singoli amministratori soci possa condurre a scelte poco ponderate o sconvenienti. Anche l’opponente, peraltro, dovra` esercitare il potere di opposizione, quale potere rientrante in quello generale di amministrazione, con prudenza e diligenza, in difetto delle quali egli sara` responsabile degli eventuali danni che dal ritardo dell’operazione opposta siano derivati alla societa.


Fonte: IPSOA

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