Il termine per la dichiarazione integrativa di una società in liquidazione è quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. La circostanza che, per quell’anno, la società è tenuta a due adempimenti dichiarativi, uno prima e uno dopo la liquidazione, non cambia i tempi. È quanto chiarito dall’Agenzia con la risoluzione n. 41/E del 26 aprile.

L’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998, prevede che il contribuente possa integrare a proprio favore, senza l’applicazione di sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap, dei sostituti d’imposta per correggere errori e omissioni che abbiano determinato nella dichiarazione originaria un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d’imposta. Il contribuente effettua tale integrazione presentando un’ulteriore dichiarazione (integrativa) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

La risoluzione in esame chiarisce che tale termine si applica anche se la società è in liquidazione. In questo caso, infatti, non rileva il fatto che per quell’anno la stessa società è tenuta a presentare due dichiarazioni. Di conseguenza, come termine di riferimento va considerato quello di “presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo” (articolo 2, comma 8-bis Dpr 322/1998), unitariamente considerato. In caso contrario, i tempi potrebbero coincidere con quelli del periodo d’imposta precedente, precludendo, così, la possibilità di rettifica.


Fonte: Agenzia Entrate

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