Le holding che detengono partecipazioni in società di assicurazioni fanno parte della categoria dei soggetti “non industriali” e, pertanto, applicano il “regime speciale” in base al quale è possibile dedurre integralmente (comma 5-bis, articolo 96, del Tuir) gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti tra soggetti dello stesso gruppo fiscale e compensare (comma 7) le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotti e di Rol non utilizzato. Questo perché è possibile assimilare le holding con partecipazioni in società di assicurazioni a quelle che partecipano al capitale di società creditizie e finanziarie.
È, in sintesi, l’ulteriore chiarimento fornito con la risoluzione 68/E del 23 giugno che, appunto, va ad arricchire quanto già precisato con le circolari 19 e 37 del 2009, sulla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. Una materia largamente visitata e modificata dalla legge finanziaria per il 2008 (la 244/2007).

Detto ciò, la risoluzione riepiloga le disposizioni contenute nell’articolo 96 del Tuir (commi da 1 a 4 e commi 5, 5-bis e 7). Un riassunto per ribadire la finalità delle norme e la ragione del nuovo chiarimento.
Nel primo “blocco” di commi è, infatti, previsto un “regime ordinario” applicabile alle fiscal unit “industriali”, in base al quale l’ammontare degli interessi passivi che derivano da rapporti di natura finanziaria può essere dedotto fino a concorrenza degli interessi attivi, con possibilità di riporto in avanti delle eccedenze nel limite del 30% del Rol (risultato operativo lordo) non utilizzato.

Per altri soggetti Ires (comma 5 e 5-bis), tra i quali le banche e gli altri soggetti finanziari, invece, il Tuir prevede un regime “speciale” di deduzione degli interessi passivi pari al 96% del loro ammontare. In tale sistema rientrano anche le holding le cui partecipazioni sono possedute in misura “prevalente” in società bancarie, assicurative e finanziarie. Nel 5-bis, inoltre, è stabilito un trattamento particolare per chi partecipa al consolidato fiscale nazionale, nell’ambito del quale è possibile dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti tra soggetti del medesimo gruppo fiscale e compensare (comma 7) le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotti e di Rol non utilizzato.

Quindi, per le holding assicurative, regime “speciale” sì, anche con riferimento alla disciplina prevista nel consolidato nazionale, ma a una condizione: che risulti positiva la verifica del requisito di “esercizio esclusivo e prevalente” di attività sia creditizie e finanziarie sia assicurative, da parte delle partecipate.

In caso contrario, se cioè nel consolidato vi siano anche soggetti “industriali” in “regime ordinario”, andranno individuati due sottogruppi consolidati e la deduzione degli interessi passivi relativi a ciascuno di essi seguirà le regole proprie dettate dal legislatore, rispettivamente per le società “industriali” e per quelle “finanziarie”, evitando in tal modo possibili duplicazioni di deduzione.


Fonte: Agenzia Entrate

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