Comunicazione delle operazioni “black list”: modalità di invio ed eventuali sanzioni in sede di prima applicazione. Monitoraggio fiscale: obbligo di compilazione del modulo RW nei movimenti dall’estero sull’estero. Sono soltanto alcune delle tematiche chiarite dall’Agenzia ai giornalisti nella circolare n. 28/E del 21 giugno.

Precisazioni in tema di comunicazione “black list”
Sono stati formulati alcuni quesiti sull’obbligo della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate con apposito modello, contenente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 1, Dl 40/2010).
In caso di importazioni di beni da uno Stato “black list”, i dati dell’operatore estero da inviare alle Entrate sono quelli rilevabili dalla bolletta doganale, e non dalla fattura; è una delle risposte dell’Agenzia inerenti l’obbligo di comunicazione.
Un altro quesito riguarda l’importazione di beni originariamente esportati (a causa di reso). Secondo quanto precisato dall’Agenzia, si tratta di un’operazione autonoma rispetto all’iniziale cessione; di conseguenza, deve essere inviata apposita comunicazione, non essendo sufficiente una semplice rettifica di quella precedente.
L’Agenzia, infine, chiarisce i dubbi sulle eventuali violazioni dell’obbligo di comunicazione del codice fiscale o degli altri dati identificativi degli operatori “black list” con cui si effettuano operazioni commerciali (articolo 4 del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 2010).
Ricorda, in primo luogo, la circolare 54/E, che, in sede di prima applicazione dell’adempimento, prevede la non punibilità del contribuente italiano che commette delle irregolarità nella compilazione dei modelli (per il trimestre luglio-settembre 2010 o per i mesi da luglio a novembre 2010), a patto che provveda a sanare la violazione con una comunicazione integrativa da inviare entro il 31 gennaio 2011.
Chiarisce, poi, che se entro tale data l’operatore non ha provveduto a regolarizzare errori od omissioni, spetta agli accertatori, di volta in volta, verificare se per il contribuente era effettivamente impossibile ottenere il codice fiscale o gli altri dati identificativi dell’operatore residente nel paese a fiscalità privilegiata e, in caso affermativo, disapplicare la sanzione.
Infine, l’ultima risposta riguarda la disciplina della cosiddetta scheda carburante (Dpr 444/1997): i rifornimenti effettuati in paesi a fiscalità privilegiata non devono essere sono considerate operazioni black list. Non essendo, infatti, soggette a Iva non vanno segnalate all’Agenzia delle Entrate.

RW, chi deve compilarlo e chi no
Il trasferimento va considerato da estero su estero anche se l’operazione oltreconfine avviene all’interno dello stesso Stato e deve, quindi, essere segnalato nella sezione III del modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il movimento è stato effettuato. Questo il primo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in materia di monitoraggio fiscale, la disciplina che consente all’Amministrazione finanziaria di individuare attività, investimenti o disinvestimenti effettuati in Stati esteri, possibili fonti di reddito imponibile nel nostro Paese.

Sempre a proposito di modulo RW, obbligo di presentazione anche per coloro che dispongono di attività o beni detenuti all’estero pur non essendone i titolari. La circolare fa l’esempio del conto corrente con delega di firma. Il “delegato” deve comunicare tutti i trasferimenti e i movimenti relativi al deposito in questione, nel caso in cui abbia la facoltà di prelevare autonomamente capitale, viceversa, non è tenuto a tale obbligo se opera esclusivamente su mandato e per conto dell’intestatario (circolare 45/2010).

Precisazioni, infine, anche riguardo all’esonero dal quadro RW per i “frontalieri”. Semplificando, si tratta di quei contribuenti italiani, che svolgono la loro attività lavorativa fuori confine e che, di solito, sono intestatari di un conto corrente nel Paese in cui lavorano sul quale vengono versati stipendi ed emolumenti. Costoro non sono sottoposti all’obbligo dichiarativo previsto dal monitoraggio fiscale per le attività detenute in tale Stato, se al 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento lavorano all’estero, dove hanno svolto la loro attività, nel corso dell’anno, per più di 183 giorni, anche se non ininterrottamente.
Quadro RW da compilare, invece, per le attività e i trasferimenti avvenuti al di fuori di tale situazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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