La Corte di Cassazione (sent. 2937/2010) ha puntualizzato che il comportamento del privato non va esaminato alla luce di quanto previsto dall’articolo 53, comma 2 del decreto legislativo 546/1992 (che prevede l’obbligo di notificare il ricorso a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado) ma va sempre ricondotto al principio di collaborazione e buona fede. Il centro servizi che ha iscritto a ruolo e notificato la maggiore imposta e che riceve un ricorso del cittadino male indirizzato deve trasmetterlo all'ufficio delle entrate competente.

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