Nuova denominazione per i codici tributo 1811 e 1813, da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dalle imprese, rispettivamente, per la rivalutazione di beni aziendali e partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione. La modifica arriva con la risoluzione n. 60/E del 9 giugno.

La disciplina sulla rivalutazione dei beni d’impresa è stata rivista dall’articolo 1, commi 140-147, della legge 147/2013. A seguito di tale evoluzione normativa, i codici, che erano stati istituiti con risoluzione 33/E del 2006, sono così ridenominati:
1811 “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.”
1813 “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif.”.


Fonte: Agenzia Entrate

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