Tra le misure dirette a sostenere la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, contenute nella sezione IX del decreto legge 179/2012, il fulcro centrale è senza dubbio rappresentato dall’articolo 29, che introduce due forme di diminuzione del carico fiscale in favore dei soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative.

La Commissione europea ha autorizzato la misura agevolativa classificandola come un aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno”, sulla base degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese” (2006/C 194/02), con la decisione C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013.
Ai fini della valutazione della compatibilità con i predetti Orientamenti, in particolare, la Commissione ha ritenuto importante sottolineare, nella decisione, la necessità che le misure di aiuto incoraggino gli investitori privati ad apportare capitale di rischio alle imprese beneficiarie, assumendo decisioni di investimento sulla base di criteri commerciali, cioè orientati al profitto.
In coerenza con tale orientamento, nella relazione illustrativa del decreto si evidenzia che l’obiettivo perseguito è quello di cercare di creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese start-up innovative, aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati grazie alla leva fiscale.

Si tratta, in particolare, di agevolazioni riconosciute in favore di qualsiasi soggetto, sia Irpef sia Ires, che investe nel capitale sociale di imprese qualificabili come “start-up innovative”: i commi da 1 a 3 dell’articolo 29 disciplinano le modalità di fruizione dell’agevolazione sotto forma di detrazione, in favore degli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), mentre i successivi commi 4, 5 e 6 prevedono una deduzione per gli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires). Inoltre, con il comma 7, vengono stabilite condizioni di applicazione della misura particolarmente favorevoli nei confronti delle “start-up a vocazione sociale” e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Ma vediamo più in dettaglio le regole operative per accedere alle agevolazioni, a cui la circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 dedica il paragrafo 6.

Quando effettuare gli investimenti
Sotto il profilo temporale, la circolare fornisce chiarimenti circa i motivi del disallineamento tra la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 29, Dl 179/2012) e il decreto attuativo del 30 gennaio 2014 (articolo 2).
L’articolo 29 prevede, infatti, che per i contribuenti Irpef l’agevolazione si applichi “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”, e che per quelli Ires, “per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016”. In realtà, nella sua prima formulazione, la disposizione in esame limitava l’applicazione della disciplina alle annualità 2013, 2014 e 2015. Le modifiche apportate dal Dl 76/2013, hanno poi previsto l’estensione delle agevolazioni fiscali anche al 2016.
Tuttavia, la decisione della Commissione europea C(2013)8827 final ha autorizzato solo gli investimenti agevolabili effettuati fino al periodo di imposta 2015. Di conseguenza, anche il decreto attuativo, all’articolo 2, fa riferimento all’applicazione della disciplina nei “tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012”, con ciò escludendo il 2016.

Per spiegare l’arcano, la circolare precisa che il 2016 non è stato oggetto di valutazione a livello comunitario e necessita, quindi, di una specifica autorizzazione. In sintesi, a oggi, in assenza di tale convalida, sono considerati agevolabili gli investimenti nel capitale di start-up innovative, effettuati direttamente o indirettamente:
dai soggetti Irpef, nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015
dai soggetti Ires, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, cioè fino a quello in corso al 31 dicembre 2015.
L’identificazione dei “periodi agevolati” è effettuata con riguardo al “conferente”, cioè all’investitore stesso, in caso di investimenti “diretti”, o all’intermediario, in caso di investimenti “indiretti”. Inoltre, per un corretto inquadramento temporale, la circolare chiarisce che, per usufruire della detrazione, è necessario individuare il periodo in cui rileva il conferimento, basandosi sui criteri contenuti nell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto attuativo 30 gennaio 2014.

Chi beneficia dell’agevolazione
Il punto di vista della Commissione europea
Nell’autorizzare l’attuazione della misura di aiuto, la Commissione europea ha rinvenuto la presenza di aiuti di Stato non solo al livello degli investitori, che fruiscono direttamente dei benefici fiscali, ma anche al livello degli altri soggetti coinvolti nel meccanismo applicativo dell’agevolazione: cioè gli “intermediari”, attraverso i quali gli investitori possono effettuare investimenti in maniera indiretta, e le medesime start-up innovative, destinatarie degli investimenti agevolati, nei cui confronti l’afflusso supplementare di capitale di rischio determina indubbi vantaggi economici.

Secondo gli orientamenti comunitari, infatti, i beneficiari effettivi degli aiuti di Stato a favore del capitale di rischio possono essere imprese situate a uno qualsiasi dei tre livelli individuati, potendo favorire: direttamente gli investitori; un fondo o altro veicolo di investimento (e/o il relativo gestore); le imprese destinatarie nelle quali è effettuato l’investimento (nel caso specifico le start-up innovative).

I beneficiari diretti: gli investitori
Quanto ai beneficiari diretti, gli investitori, le agevolazioni si applicano: ai soggetti che scontano l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Titolo I del Tuir) e ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Titolo II dello stesso Testo unico), che effettuano un investimento agevolato.

La platea Ires, definita in maniera così ampia attraverso il richiamo al titolo II del Tuir, trova, in realtà, alcuni limiti sia nella norma istitutiva sia nel decreto attuativo, oggetto di approfondimento al paragrafo 6.1.1 della circolare, dedicato alle cause di non applicazione dell’agevolazione.
In attuazione di quanto previsto dalla disposizione, ad esempio, l’articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto 30 gennaio 2014, esclude dall’accesso al beneficio le stesse start-up innovative (possono solo essere destinatarie degli investimenti agevolati), gli incubatori certificati, gli Oicr e le società intermediarie per investimenti propri nel capitale di start-up innovative. Mentre la successiva lettera d) esclude coloro che esercitano un’influenza notevole sulle start-up innovative, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, ovvero congiuntamente con i familiari.

In particolare, in base al decreto attuativo, le agevolazioni non si applicano ai soggetti che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nelle imprese oggetto dell’investimento, che rappresentano complessivamente più del 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell’azienda. In proposito, la circolare sottolinea che l’esclusione dall’accesso ai vantaggi degli investitori non indipendenti, definiti come sopra, è stata inserita in sede di notifica della misura, al fine di rispettare un orientamento assunto dalla Commissione europea ormai da tempo, nel valutare la compatibilità delle misure di aiuto approvate in applicazione degli Orientamenti per gli investimenti in capitale di rischio.
In sostanza, danno diritto alla detrazione solo i conferimenti eseguiti da contribuenti che, prima di effettuare l’investimento, non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento.
Inoltre, nel rispetto degli Orientamenti sul capitale di rischio, non sono agevolabili gli investimenti:
effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o società che siano “direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica”
in start-up innovative che si qualificano come “imprese in difficoltà”, in base agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02)
in imprese operanti nel settore della costruzione navale o in quelli del carbone e dell’acciaio.
Per definire la platea dei beneficiari “Irpef”, la norma fa esplicito rinvio al Titolo I del Tuir.
Destinatari dello sconto fiscale sono, dunque, i soggetti individuati dall’articolo 2 del Testo unico, cioè le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato che effettuano un investimento agevolato. Vi rientrano, pertanto: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli imprenditori individuali; gli enti non commerciali; i soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata.
Al riguardo, il documento di prassi offre un importante chiarimento laddove precisa che, sebbene il decreto attuativo preveda espressamente che l’agevolazione compete ai soci di Snc e Sas, ne possono beneficiare anche: le società semplici; le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni); le imprese familiari.

Gli intermediari qualificati
Come previsto dalla norma, l’intervento nelle start-up innovative può essere effettuato direttamente dall’investitore oppure indirettamente per il tramite di intermediari “qualificati”, cioè organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in questo tipo di imprese.
La circolare precisa che costituiscono Oicr “qualificati” i “fondi comuni di investimento” e le “società di investimento a capitale variabile” (Sicav) che detengono azioni o quote di start-up innovative in misura pari ad almeno il 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari.
Quanto all’individuazione delle “altre società di capitali” coinvolte, la circolare avverte che occorre verificare, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, che la società di capitali detenga azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, in misura pari ad almeno il 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo al medesimo esercizio.

Le start-up innovative
I criteri che un’impresa deve soddisfare per essere considerata una “start-up innovativa” sono fissati dall’articolo 25 del Dl 179. In particolare, l’impresa deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, o anche una “societas europaea” residente in Italia, che svolge, da non oltre 48 mesi, attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto contenuto tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che ha una produzione annua di valore non superiore a 5 milioni di euro e non distribuisce utili.

Meccanismo applicativo dell’agevolazione
L’articolo 29 del decreto prevede incentivi per investimenti effettuati, direttamente o tramite intermediari, disponendo meccanismi di fruizione diversi a seconda che si tratti di “soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” – per i quali è prevista detrazione dall’imposta – o di “soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società” – per i quali è prevista deduzione dalla base imponibile. Per quanto riguarda il meccanismo applicativo – definito in concreto dal decreto attuativo – e gli effetti dell’agevolazione, vanno segnalate due importanti precisazioni della circolare: da un lato, viene chiarito che le agevolazioni spettano soltanto ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, non operano in ambito Irap; dall’altro, viene evidenziato che il risparmio di imposta in cui si sostanzia l’agevolazione non ha natura di componente positivo di reddito. Ne consegue che il beneficio conseguito non assume autonomo rilievo ai fini della determinazione del reddito stesso.

La detrazione per i contribuenti Irpef
Ai soggetti Irpef che investono nel capitale sociale di imprese “start-up innovative” è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dei conferimenti effettuati nel capitale sociale di una o più start up innovative, direttamente o anche per il tramite di Oicr o altre società di capitali, che investono prevalentemente in start up innovative. La detrazione è elevata al 25% nel caso in cui l’investimento venga effettuato in start up innovative “a vocazione sociale” o “che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico in ambito energetico”, secondo i codici Ateco 2007 indicati nella tabella allegata al decreto attuativo.
L’investimento massimo su sui calcolare la detrazione d’imposta deve essere mantenuto per almeno due anni e non può eccedere l’importo di 500mila euro per ciascun periodo d’imposta agevolato.
Conseguentemente, a fronte di un investimento di importo pari a 500mila euro per ciascun periodo agevolabile, l’investitore può godere di una detrazione d’imposta pari a 95mila euro (corrispondente al 19% dell’investimento) ovvero a 125mila euro (corrispondente al 25% dell’investimento) nel caso di start up innovative a “vocazione sociale” e del settore energetico.
Il limite di 500mila euro deve essere rispettato anche nel caso in cui il beneficiario investa in più start up innovative. Ne consegue che il soggetto Irpef che effettua, nello stesso periodo d’imposta, investimenti agevolabili in più start up, per un importo complessivo superiore a 500mila euro, potrà calcolare la detrazione solo su 500mila.

Se poi l’investimento è effettuato da società di persone, il limite va calcolato in riferimento agli investimenti compiuti dalla società e non dai singoli soci che usufruiscono dell’effettivo beneficio.
Pertanto, la detrazione per il singolo socio deve essere calcolata tenendo conto sia del “principio di trasparenza” (articolo 5 del Tuir), in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, sia del limite di 500mila euro, riferito agli investimenti complessivamente agevolabili effettuati dalla società di persone. Quindi, due soci che possiedono il 50% delle quote di una società di persone, che effettua un conferimento in start up innovative di 750mila euro, beneficiano ognuno della detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di 250mila euro (cioè il 50% di 500mila).

Se, invece, l’investimento viene effettuato da un’impresa familiare, l’imprenditore e i collaboratori hanno diritto alla detrazione d’imposta nella stessa misura in cui partecipano al reddito prodotto dall’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Tuir.
Inoltre, il documento di prassi precisa che, per fruire della detrazione, ciascun partecipante all’impresa familiare deve assolvere a specifici obblighi dichiarativi.
Ognuno, infatti, deve compilare, nel quadro RP del modello Unico, il rigo relativo alle detrazioni per investimenti in start-up innovative, indicando il codice fiscale della start up, l’importo dell’investimento, rapportato alla propria quota di partecipazione nell’impresa familiare, riportando il codice “1” nella colonna 2, relativo all’investimento diretto.

Infine, se la detrazione maturata non trova capienza nell’imposta lorda – anche per l’eventuale presenza di altre detrazioni – il contribuente può “riportare in avanti” la detrazione non utilizzata, nei periodi di imposta successivi, ma solo fino al terzo, quindi fino a un massimo di quattro periodi d’imposta, a partire da quello di maturazione.

La deduzione per i contribuenti Ires
Agli investitori Ires è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo per un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti, effettuati direttamente o anche attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali, che investono prevalentemente in start up innovative. La deduzione è elevata al 27% nel caso in cui l’investimento venga effettuato in imprese innovative “a vocazione sociale” o “che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico in ambito energetico”, secondo i codici Ateco 2007 indicati nella tabella allegata al decreto attuativo.

L’investimento massimo agevolabile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta l’importo di 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.
Conseguentemente, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, il soggetto Ires può fruire, a fronte di un investimento di 1,8 milioni, di una deduzione dal proprio reddito imponibile di importo pari a 360mila euro, corrispondente al 20% dell’investimento agevolabile. Quindi, fruirà di un risparmio di imposta pari a 99mila euro, derivante dall’applicazione dell’aliquota Ires del 27,5 per cento.
Infine, qualora il reddito complessivo dichiarato sia inferiore alla deduzione spettante, la differenza potrà essere sommata all’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Tale meccanismo, spiega la relazione di accompagnamento al decreto, si giustifica in quanto il beneficio “non può generare o incrementare una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione”.

Consolidato e trasparenza fiscale: calcolo dell’agevolazione
Nelle ipotesi in cui i beneficiari abbiano esercitato l’opzione per il consolidato, nazionale o mondiale, o per il regime di trasparenza fiscale, il decreto attuativo prevede particolari modalità di fruizione dell’agevolazione.

Per società ed enti che aderiscono al consolidato, sia nazionale sia mondiale, è previsto che, nel caso in cui il reddito complessivo delle singole società partecipanti sia incapiente, le eccedenze sono trasferibili alla fiscal unit e ammesse in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso. Se l’importo agevolabile non trova capienza neanche nel reddito complessivo globale, resta nella disponibilità delle singole società come eccedenza deducibile dal reddito complessivo nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Per la parte che non trova capienza in esso, può nuovamente essere oggetto di trasferimento alla fiscal unit.

Per quanto riguarda le eccedenze generatesi prima dell’esercizio dell’opzione per il consolidato, la circolare precisa che sono ammesse in deduzione esclusivamente dal reddito complessivo delle singole società, in quanto non trasferibili al consolidato.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, la società partecipata trasparente attribuisce l’eventuale eccedenza a ciascun socio, a titolo definitivo.
Tale eccedenza, inoltre, può essere portata in deduzione dal reddito complessivo di ogni socio, anche nel caso in cui il socio sia un soggetto Irpef, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili.
Quando l’eventuale eccedenza che non è scomputabile per incapienza del reddito complessivo del socio, è deducibile dal reddito complessivo dichiarato dal socio stesso nei periodi di imposta successivi, entro il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Anche in questo ultimo caso, le eccedenze generatesi presso la società partecipata, prima dell’opzione per la trasparenza, non sono attribuibili ai soci, ma ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.


Fonte: Agenzia Entrate

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