Nel “decreto competitività” (Dl 91/2014) sono presenti, tra le altre, alcune misure a favore del settore agricolo.
In particolare, previsti due crediti d’imposta, nella misura del 40%, per gli investimenti finalizzati al rafforzamento dell’e-commerce e per lo sviluppo di nuove reti di imprese o il potenziamento di quelle esistenti.
Sconti fiscali, poi, per gli affitti dei terreni da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni che si dedicano all’attività agricola, incentivi contributivi per i datori di lavoro che assumono persone comprese in quella stessa fascia di età, deduzioni Irap anche per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 150 giornate all’anno.

Commercio elettronico e reti d’impresa
Per il sostegno al “made in Italy”, l’articolo 3 del Dl 91/2014 istituisce, per il 2014 e per i due anni successivi, un credito d’imposta del 40% delle spese, non superiore a 50mila euro, per nuovi investimenti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Lo stesso articolo, allo scopo di incentivare la creazione di nuove reti di imprese o lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, prevede anche un altro credito, nella stessa misura del 40% e comunque non superiore a 400mila euro, per le spese sostenute per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.
Entrambi i bonus vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per i quali sono concessi, vanno utilizzati esclusivamente in compensazione e non concorrono alla formazione del reddito né alla determinazione della base imponibile Irap.
Successivi decreti ministeriali fisseranno termini, condizioni e modalità applicative delle due disposizioni.
Per l’effettivo riconoscimento dei crediti, sarà comunque necessario acquisire l’autorizzazione della Commissione europea.

Assunzione di giovani e riduzione dei costi lavoro
L’articolo 5 del decreto introduce incentivi per i datori di lavoro che danno occupazione a giovani lavoratori agricoli.
Il premio scatta per le assunzioni, effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, di persone comprese nella fascia di età fra i 18 e i 35 anni, senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi e senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Deve trattarsi di contratti a tempo indeterminato ovvero determinato ma con durata almeno triennale; in quest’ultimo caso, inoltre, è richiesto che il contratto assicuri un minimo di 102 giornate lavorate all’anno e sia redatto in forma scritta.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. I dipendenti con contratto a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale dei lavoratori a tempo pieno.
L’incentivo, pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, è riconosciuto mediante compensazione dei contributi, secondo le seguenti modalità:
per le assunzioni a tempo determinato, sei mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, sei a decorrere dal completamento del secondo anno, sei dal completamento del terzo
per le assunzioni a tempo indeterminato, diciotto mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.
L’Inps dovrà, con propria circolare, disciplinare le modalità attuative della norma e rendere disponibili le procedure informatiche per la richiesta e la fruizione dell’incentivo, fissando la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande.

È sempre l’articolo 5 a prevedere, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e previa autorizzazione della Commissione europea, l’applicazione nella misura del 50% delle deduzioni Irap, attualmente riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori stagionali in agricoltura impiegati per almeno 150 giornate all’anno e con contratto di durata non inferiore a tre anni.

Detrazione d’imposta per l’affitto di terreni agricoli
L’articolo 7 del Dl 91/2014 istituisce, nel rispetto della regola de minimis, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro locato e fino a un massimo di 1.200 euro all’anno, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore a 35 anni.
Ciò, a decorrere dal 2014; l’acconto Irpef per quell’anno va comunque calcolato senza tenerne conto.

Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari
Lo stesso articolo 7, al comma 4, interviene sulla norma della Stabilità 2013 che ha disposto, per il triennio 2013-2015, la rivalutazione dei redditi dei terreni nella misura del 15% ovvero del 5%, per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Viene ora disposto che la rivalutazione sarà, per la generalità dei contribuenti, del 30% nel 2015 e del 7% a decorrere dal 2016, mentre per coltivatori diretti e Iap viene modificata la sola misura della rivalutazione da effettuare nel 2015: non più il 5%, ma il 10 per cento.


Fonte: Agenzia Entrate

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