Ai fini della detrazione delle spese di intermediazione, è obbligatoria l'indicazione dell'assistenza dell'intermediario immobiliare? È possibile anche sul preliminare?

A partire dal 2007, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a mille euro (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del Tuir). Le spese relative al servizio prestato da un'agenzia immobiliare possono essere detratte in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi anche nel caso in cui non sia ancora stato stipulato il rogito notarile, ma solo un preliminare di vendita. In tal caso, è necessario che il preliminare sia stato regolarmente registrato e che al preliminare segua la stipula del contratto definitivo (risoluzione 26/E del 2009). Nell'atto di compravendita occorre indicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se ci si è avvalsi di un mediatore e, in caso affermativo, riportare l'ammontare della spesa sostenuta, le modalità di pagamento, il numero di partita Iva o il codice fiscale dell'agente immobiliare (articolo 35, comma 22, Dl 223/2006).


Fonte: Agenzia Entrate

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