La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 50 e 203 del codice doganale comunitario istituito con il regolamento del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992. La controversia, oggetto del contendere, è sorta in merito alla domanda di rimborso di dazi doganali dovuti nel caso di sottrazione delle merci al controllo doganale a seguito della procedura di transito.

Il procedimento principale
Nel gennaio 2010 veniva introdotta nel territorio doganale dell’Unione una spedizione composta di dodici portabiciclette che veniva posta in un deposito di custodia temporanea. Il proprietario del deposito presentava in dogana le merci dichiarandole sommariamente. Successivamente veniva presentata dalla società ricorrente una dichiarazione di vincolo dei portabiciclette al regime doganale del transito comunitario esterno. Lo stesso giorno veniva effettuato lo svincolo dei portabiciclette. Conseguentemente, lo speditore autorizzato a prendere in consegna la spedizione notava che i portabiciclette non erano contenuti in tali spedizioni. La società spedente, nel frattempo, chiedeva informazioni sul luogo di giacenza dei portabiciclette. La società ricorrente, allora, rispondeva dicendo che non era stato possibile caricare i portabiciclette e che il proprietario del deposito transitorio non aveva potuto immagazzinare gli stessi in modo tale da poterli consegnare al vettore. Nel mese di febbraio 2010 i portabiciclette venivano spediti attraverso una nuova procedura di transito. La merce, quindi, veniva immessa in libera pratica con il relativo versamento del dazio all’importazione. Veniva presentato, inoltre, un reclamo per la sottrazione delle merci al controllo doganale, in quanto nella prima procedura di transito le merci non venivano presentate all’ufficio di destinazione. La società ricorrente, però, ritiene che i dazi all’importazione richiesti non erano legalmente dovuti e ne veniva richiesto il rimborso ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale. La procedura di transito, secondo la tesi sostenuta, sarebbe iniziata solo nel momento del ritiro effettivo delle merci presso il depositario, indipendentemente dalla dichiarazione effettuata. Ecco che allora, il responsabile sostanziale, per la suddetta sottrazione, sarebbe esclusivamente il proprietario del deposito in custodia temporanea. Con il rigetto della domanda di rimborso, pertanto, la società ricorrente decideva di portare la questione dinanzi al giudice nazionale il quale a sua volta affermava come i dazi legalmente dovuti non possono essere rimborsati.

Le questioni pregiudiziali
Con la sua prima questione, il giudice nazionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 203 del codice doganale comunitario chiede se una merce posta in custodia temporanea debba essere considerata come una merce sottratta al controllo doganale se viene dichiarata in regime di transito comunitario esterno se la stessa non lascia fisicamente il deposito per essere presentata all’ufficio doganale di destinazione, mentre i documenti di transito vengono invece presentati. Con la seconda questione invece viene chiesto di stabilire se nel caso di specie sia lo speditore autorizzato che ha vincolato la merce sia il soggetto debitore e pertanto tenuto al versamento del dazio doganale.

Sulle questioni pregiudiziali
I togati europei per prima cosa sottolineano l’importanza del momento in cui termina la custodia temporanea di una merce ed inizia il vincolo al regime doganale del transito comunitario esterno. Determinato tale momento, in ossequio alle disposizioni del codice doganale, è possibile stabilire l’ammissibilità o meno della richiesta di rimborso e chi sia il debitore del dazio doganale. Al riguardo, l’articolo 50, sancisce che le merci in custodia temporanea sono vincolate a tale regime e si svincolano solo al momento del ricevimento della destinazione doganale. Nel caso di specie, il vincolo al regime transitorio parte dal gennaio 2010, alla data della prima spedizione ma in quanto le stesse merci non hanno lasciato il deposito a tale data per essere presentate all’ufficio doganale di destinazione, mentre i documenti di transito si, è palese come tali merci sono state sottratte al controllo doganale. Alla luce di tale conclusione, sottolineano i togati europei, occorre stabilire chi sia il debitore di imposta secondo l’articolo 203 del codice doganale. Il soggetto titolare del deposito, lo speditore autorizzato, nel quale giacciono le merci non ancora vincolate al regime del transito comunitario è responsabile di tale regime e pertanto è a tutti gli effetti debitore del dazio doganale dovuto come stabilito nello stesso articolo 203 del codice doganale, paragrafo 3.

La pronuncia della Corte
Per i giudici della sesta sezione della Corte di giustizia europea, una merce posta in custodia temporanea è da considerarsi sottratta al controllo doganale se dichiarata come merce assoggettata al regime di transito comunitario esterno quando la stessa non viene presentata all’ufficio doganale di destinazione mentre lo sono i documenti di transito. Ecco che allora, nella fattispecie di cui al procedimento principale, in caso di sottrazione della merce dal controllo doganale, lo speditore autorizzato, che vincola la merce stessa al regime doganale del transito comunitario esterno è il debitore del dazio doganale come stabilito dall’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2913/92.


Fonte: Agenzia Entrate

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