Nelle controversie di valore superiore a 2.582,28 euro, per cui è previsto l’obbligo di assistenza tecnica, l’articolo 18, commi 3 e 4, del Dlgs 546/1992, prevede a pena di inammissibilità che il ricorso sia sottoscritto dal difensore e contenga l’indicazione dell’incarico conferito a norma del precedente articolo 12, comma 3.

Sottoscrizione del ricorso
La Cassazione ha precisato che “la giurisprudenza… è… ferma nel principio che non sussiste nullità dell’atto di citazione, del ricorso, della comparsa… quando la sottoscrizione del procuratore figuri apposta solamente sotto la certificazione dell’autenticità della firma della parte alla procura alle liti, redatta in calce o a margine dell’atto stesso” (cfr Cassazione 20929/2013, 469/2008, 14954/2006, 22025/2004 e 3862/2001).
Pertanto, la sottoscrizione apposta dal difensore per la certificazione dell’autografia della firma del contribuente assolve anche allo scopo di sottoscrivere il ricorso o l’appello, che non potrà essere dichiarato inammissibile.

Parimenti, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, l’omessa sottoscrizione della copia del ricorso non comporta l’inammissibilità dello stesso, qualora risulti sottoscritto l’originale (cfr Cassazione 10282/2013, 15444/2010 e 6391/2006).
Tale principio si applica anche nel caso in cui il ricorrente erroneamente consegni o spedisca la copia del ricorso all’ufficio e depositi l’originale in commissione.

Pertanto, è possibile affermare che la mancanza di sottoscrizione del ricorso sanzionata con l’inammissibilità dall’articolo 18, comma 4, del Dlgs 546/1992, è da intendersi “in modo davvero radicale, ossia come mancanza materiale del requisito imposto dalla legge” (cfr Cassazione 7945/2014 e 8754/2008) e, più precisamente, quando non risulti sottoscritto né il ricorso consegnato o spedito all’ufficio né la copia depositata in commissione.

Inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza di assistenza tecnica
Il ricorso introduttivo del giudizio tributario, relativo a controversie di valore superiore a 2.582,28 euro, sottoscritto solo dal contribuente, è inammissibile solo a seguito di inottemperanza all’ordinanza del giudice, nei termini dalla stessa fissati, di munirsi di assistenza tecnica (cfr Corte costituzionale 189/2000, Cassazione 6934/2013, 3266/2012, e 22601/2004).

Ciò in quanto “il difetto di assistenza tecnica nel processo tributario, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in un difetto di rappresentanza processuale, tanto che l’incarico al difensore, a norma dell’articolo 12, comma 3, può essere conferito anche in udienza, successivamente alla proposizione del ricorso” (cfr Cassazione 839/2014).
Del resto, “Il difetto di assistenza tecnica non dà luogo… a una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio, non riguardando un presupposto processuale relativo alla parte” (cfr Cassazione 839/2014 e 3266/2012).

Si deve, pertanto, ritenere che la mancanza di assistenza tecnica del contribuente nelle controversie tributarie di valore superiore a 2.582,28 euro “determina il dovere, per il giudice adito, di impartire l’ordine di munirsi di detta assistenza…. In caso di omissione dell’ordine, si verifica certamente una nullità che si riflette sulla sentenza. Tuttavia la nullità non è assoluta… ma relativa, tanto che può essere eccepita, in sede di gravame, soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all’adeguata assistenza tecnica” (cfr Cassazione 839/2014, 6934/2013, 3266/2012, 5255/2008 e 3051/2008).

In altre parole, la nullità (relativa) della sentenza può essere fatta valere solo dal contribuente, mentre non può essere eccepita dalla parte pubblica né rilevata d’ufficio nel successivo grado di giudizio.

Inammissibilità del ricorso in appello per mancanza di assistenza tecnica
Nella diversa ipotesi in cui il contribuente, in un giudizio per cui è previsto l’obbligo di assistenza tecnica, proponga appello personalmente, la Cassazione ha chiarito che “l’obbligo del giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore… sussiste solo nell’ipotesi in cui la parte sia ‘ab initio’ sfornita di assistenza tecnica e non riguarda il giudizio di secondo grado”.

Dal tenore letterale dell’articolo 12, comma 5, del Dlgs 546/1992, che si riferisce alla “proposizione delle controversie, e non alla prosecuzione dei giudizi … consegue che, quando la parte si è munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all’ordine del giudice e proponga appello personalmente l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non dovendo l’ordine essere reiterato, e l’appello va dichiarato immediatamente inammissibile attesa la riferibilità di quello impartito in prime cure all’intero giudizio” (cfr Cassazione 21139/2010, 20929/2013 e 8778/2008).


Fonte: Agenzia Entrate

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