Ai sensi del DPR n. 131/1986, art. 20 “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura egli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Questa Corte ha già statuito che “in tema di imposta di registro, quando l’atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, occorre – in conformità al disposto del D.P.R. n. 131/1986, art. 20 e art. 8, sub c) della tariffa allegata – far riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (Cass. Trib. 15918/2011, cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19247/2012)

Sentenza n. 11464 del 23 maggio 2014 (udienza 20 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Chindemi Domenico
D.P.R. n. 131/1986, art. 20 – Applicazione dell’imposta di registro – Registrazione di una sentenza – Tassazione in base agli effetti che emergono dalla sentenza stessa

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