Come è tassata l'indennità percepita per la costituzione volontaria di servitù su un lotto acquisito da circa 15 anni e su cui insiste la mia abitazione principale?

La costituzione volontaria di una servitù prediale verso corrispettivo è trattata, ai fini fiscali, al pari di una cessione a titolo oneroso (articolo 9, comma 5, del Tuir). Il corrispettivo percepito per la costituzione volontaria di una servitù su un bene immobile (terreno agricolo o fabbricato) genera pertanto una plusvalenza tassabile se interviene entro cinque anni dall’acquisto (articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir). In linea generale, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (articolo 68, comma 1, del Tuir). Nel caso della servitù, mentre non si pongono problemi in ordine alla determinazione del corrispettivo, contrattualmente determinato, per individuare il prezzo di acquisto originario della stessa occorre utilizzare un criterio di tipo proporzionale, basato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo e il corrispettivo percepito. Nel rispetto del principio di cassa, la plusvalenza dovrà essere computata in aumento del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta in cui è stata percepita la somma convenuta, eventualmente anche in forma rateale (risoluzione 379/2008).


Fonte: Agenzia Entrate

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