L’approvazione del bilancio in seconda convocazione non influisce sui termini per la presentazione della dichiarazione, rilevando a tal fine il solo dato normativo.
Questo, in sintesi, è il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 11452 del 23 maggio.
Infatti, l’articolo 9, comma 2, Dpr 600/1973, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, prevedeva, per i soggetti Irpeg, l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il termine di un mese dalla scadenza di quello previsto per l’approvazione del bilancio o rendiconto, oppure, nel caso in cui detta approvazione non fosse avvenuta nel termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, nel giorno di scadenza del termine stesso.

Attualmente, la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ex articolo 2, comma 2, Dpr 322/1998. Ai fini della presentazione, pertanto, ora non rileva più la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, piuttosto la data di chiusura del periodo d'imposta.

Il fatto
La vicenda riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa nei confronti di una società, per sanzioni e interessi. Nello specifico era stato contestato il tardivo versamento di talune imposte per le annualità 1995-1996.

I giudici di merito interrogati sulla questione arrivarono a conclusioni opposte: da una parte, la Ctp giustificava la tardiva presentazione della dichiarazione con il fatto che l’approvazione del bilancio fosse avvenuta in seconda convocazione; dall’altro, la Ctr, in accoglimento delle doglianze mosse dall’ufficio fiscale, ammetteva la legittimità della cartella.

Il Collegio argomentava in questi termini: “l’approvazione del bilancio della società, pur in seconda convocazione, non influisce sul termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, che deve in ogni caso essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine fissato dalla legge o dallo statuto per l’assemblea ordinaria di prima convocazione, non rilevando che in tale sede il bilancio non sia stato approvato”.

La società ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando l’erronea applicazione dell’articolo 9 del Dpr 600/1973.
Si legge, difatti, che la dichiarazione non poteva ritenersi tardiva, posto che l’approvazione del bilancio era avvenuta, secondo quanto previsto dallo statuto, nel più ampio termine di sei mesi, invece degli ordinari quattro.

La decisione
La Cassazione conferma la sentenza d’appello, respingendo le motivazioni della società.

Dal contesto normativo, vigente all’epoca dei fatti, emerge che il dies a quo di decorrenza del termine di un mese per la presentazione della dichiarazione dei redditi va individuato nel giorno “dell’approvazione del bilancio o del rendiconto, oppure, nel caso in cui detta approvazione non avvenga nel termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, nel giorno di scadenza di tale termine”.
Al riguardo, sottolineano i giudici, non rileva la distinzione tra assemblea di prima convocazione o di seconda convocazione, ben potendo il bilancio essere approvato in seconda convocazione.
In questi casi, il termine di un mese per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di effettiva approvazione del bilancio, sempre che la stessa non sia successiva ai sei mesi.

In particolare, evidenzia la Corte, lo stesso articolo 2364 del codice civile prevede che l’atto costitutivo possa stabilire, in riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, un prolungamento del termine non superiore ai sei mesi “quando particolari esigenze lo richiedano”.
L’importante è che l’Amministrazione finanziaria sia messa nelle condizioni di verificare “la tempestività della presentazione della dichiarazione, e, quindi, la legittimità della eventuale approvazione del bilancio oltre il termine di quattro mesi (ma comunque entro i sei)”.
Così opinando, si spiega la necessità di esporre nel verbale dell’assemblea le particolari esigenze che hanno determinato il superamento del termine ordinario (cfr in senso conforme Cassazione 23983/2008 e 2874/2013).

In definitiva, la data di decorrenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi va individuata nel giorno di approvazione del bilancio – o del rendiconto – oppure, nel caso in cui detta approvazione non avvenga nei termini previsti dalla legge o dallo statuto societario, nei termini ordinari dettati dalla norma.

Non è dirimente la distinzione tra prima e seconda convocazione, ben potendo il bilancio essere approvato durante quest’ultima, sempre che l’assemblea si sia svolta non oltre i sei mesi e la dichiarazione sia stata presentata entro un mese dalla menzionata scadenza.

I giudici propendono per un’interpretazione testuale che agevoli l’attività di controllo dell’ufficio sulla tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi, laddove l’approvazione del bilancio non sia avvenuta nel termine ordinario e dal verbale di assemblea emergano, con evidenza, le ragioni di tale scelta.


Fonte: Agenzia Entrate

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