I Supremi giudici, nella sentenza 6395/2014, tornano a ribadire che, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 602/1973, la notificazione della cartella può essere eseguita "anche mediante invio" diretto dell'atto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).
Ciò in quanto l’accertamento circa la coincidenza del destinatario col soggetto cui materialmente la cartella viene consegnata è di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che lo attesta con l'avviso di ricevimento della raccomandata, che è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, avendo natura di atto pubblico (in tal senso, cfr Cassazione 27 maggio 2011, n. 11708).

Posta tale premessa, il Collegio giudicante chiarisce che la notifica diretta a mezzo posta, prevista dal richiamato articolo 26 - come alternativa a quella “a mani” disciplinata dalla prima parte del comma 1 della cennata norma e affidata esclusivamente ai soggetti abilitati ivi indicati (“ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”) - resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonchè all'ufficiale postale.

In ragione di ciò, i Giudici di legittimità hanno riconosciuto nella specie piena validità alla notifica della cartella effettuata a mezzo posta con consegna all’ufficiale postale a cura dell’agente della riscossione (il concessionario già esattore) e non dell’ufficiale della riscossione (o degli altri soggetti abilitati dal comma1, parte prima dell’articolo 26), precisando che per tale tipologia di notifica non è previsto che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, e in particolare da quelli suindicati, individuati come abilitati solo per la notifica a mani.


Fonte: Agenzia Entrate

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